Il decorso del tempo o lo svolgimento di una diversa attività lavorativa non sono, da soli, idonei a neutralizzare il periculum libertatis Cassazione (14209/2025)

Massima (Cass. Sez. I pen., Sent. n. 14209/2025) a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania

(Valutazione del periculum libertatis – Ruolo rivestito nell’associazione – Rilevanza del tempo trascorso – Continuità del vincolo associativo)
Misure cautelari – Associazione a delinquere – Falso materiale – Immigrazione clandestina – Pericolo di reiterazione – Mutamento lavorativo.

Ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte criminose (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), è necessario valutare l’insieme degli elementi emersi dalle indagini, con attenzione alla reiterazione delle condotte, alla modalità organizzata dell’azione e al ruolo apicale dell’indagato. Il solo decorso del tempo o l’abbandono della qualifica funzionale all’attività illecita non sono sufficienti ad escludere l’attualità del pericolo, se il modus operandi risulta collaudato e ripetibile.

Massima e commento a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania
Riferimenti normativi:

  • Art. 416 cod. pen.
  • Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
  • Art. 12, D.Lgs. n. 286/1998

Commento:

In tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione sottolinea che, in presenza di reati associativi complessi, l’attualità del periculum libertatis non può ritenersi esclusa in base a singoli elementi favorevoli, come il tempo trascorso o la nuova occupazione dell’indagato.

La sentenza valorizza l’insieme degli indici sintomatici desunti dalla reiterazione delle condotte, dalla struttura del sodalizio, dall’uso sistemico di falsi documentali e dall’evidente intento lucrativo, che configurano una attività criminosa stabile.

La valutazione globale delle esigenze cautelari operata dal tribunale del riesame è ritenuta corretta, in quanto fondata su dati concreti e attuali, non controbilanciati dalle mutate condizioni soggettive dell’indagato.

L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 416 cod. pen. e all’art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che impone al giudice – in assenza di allegazioni difensive adeguate – di mantenere la misura cautelare, salvo la presenza di elementi idonei e specifici a escludere il periculum.

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