I divieti di acquisizione in materia di prove nel processo penale

“I divieti di acquisizione in materia di prove nel processo penale”, di Davide Tutino, Avvocato Penalista del Foro di Catania, Dottore di ricerca in TPRS UNICT, Specializzato in Dir. UE., cultore della materia IUS/20

Il sistema giuridico italiano è un complesso edificio normativo che pone al centro della sua architettura il principio di giustizia. In questo contesto, il Codice di Procedura Penale rappresenta una delle colonne portanti, regolando le modalità attraverso le quali si svolge il processo penale. Tuttavia, la ricerca della verità in sede giudiziaria non è un percorso svincolato da limiti etici e giuridici. Al contrario, la legge prevede una serie di divieti e restrizioni sull’acquisizione e l’utilizzo delle prove, al fine di garantire un giusto processo e la tutela dei diritti fondamentali degli imputati, delle vittime e di tutte le altre parti coinvolte.

Il saggio che segue è a cura di Davide Tutino. L’analisi si concentrerà su una gamma di divieti specifici, che vanno dall’interdizione di testimonianze sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato, ai divieti su metodi e tecniche che potrebbero influenzare la libertà di determinazione o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.

Questi divieti non sono mere formalità procedurali, ma preservano l’integrità del sistema giudiziario e la dignità delle persone coinvolte. Essi riflettono una concezione di giustizia che va oltre la mera punizione del reo, mirando anche alla protezione dei diritti dell’individuo e al rispetto dei principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica.

Con questa premessa, il saggio intende fornire una disamina dettagliata e approfondita dei divieti di acquisizione in materia di prove nel processo penale, al fine di offrire un quadro completo e aggiornato di questa delicata e complessa materia.

Divieti di Testimonianza e Dichiarazioni Art. 191, 62, 63, 391-bis, comma 9, c.p.p.

Il Codice di Procedura Penale prevede specifici divieti e limitazioni in materia di testimonianza e dichiarazioni, con l’obiettivo di garantire il diritto alla difesa, il diritto al silenzio e il principio del non autoincriminazione. Questi divieti sono ancorati principalmente agli articoli 191, 62, 63 e 391-bis, comma 9 del c.p.p.

Articolo 191 c.p.p.
L’articolo 191 del c.p.p. stabilisce la sanzione dell’inutilizzabilità per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Questo articolo è fondamentale per garantire che l’imputato non sia costretto a fornire prove contro se stesso.

Articolo 62 c.p.p.
L’articolo 62 del c.p.p. pone un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato rese nel corso del procedimento. Questo divieto è inteso a proteggere il diritto dell’imputato al silenzio e a evitare autoincriminazioni.

Articolo 63 c.p.p.
L’articolo 63 del c.p.p. limita l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato, stabilendo le condizioni sotto le quali tali dichiarazioni possono essere utilizzate.

Articolo 391-bis, comma 9 c.p.p.
Il comma 9 stabilisce che il difensore o il sostituto devono interrompere l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata o della persona non sottoposta ad indagini qualora da tali dichiarazioni emergano indizi di reità a carico della stessa persona. Inoltre, le dichiarazioni precedentemente rese da tale persona non possono essere utilizzate contro di lei.

Divieti su Metodi e Tecniche Art. 64, comma 2, 3-bis, c.p.p.

L’articolo 64 del Codice di Procedura Penale italiano (c.p.p.) rappresenta una pietra miliare nel sistema giuridico penale, in quanto stabilisce i limiti e le garanzie procedurali durante l’interrogatorio di un indagato. In particolare, i commi 2 e 3-bis dell’articolo pongono dei divieti specifici su metodi e tecniche che potrebbero influenzare la libertà di determinazione dell’indagato o alterare la sua capacità di ricordare e valutare i fatti. Questo saggio esplora la portata e l’importanza di tali disposizioni, con particolare attenzione ai contesti in cui possono essere utilizzate tecniche di interrogatorio aggressive o manipolative.

L’Art. 64 c.p.p. stabilisce che la persona sottoposta alle indagini deve essere libera durante l’interrogatorio, salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Il comma 2 specifica che non possono essere utilizzati “metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti“.

La giurisprudenza ha avuto l’occasione di interpretare l’Art. 64 in diverse sentenze. Ad esempio, la Cassazione penale ha stabilito che le dichiarazioni rese da una persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi.

L’importanza di questi divieti è particolarmente evidente in contesti in cui si utilizzano tecniche di interrogatorio aggressive o manipolative. Il rispetto di tali divieti è fondamentale per garantire un processo equo e per prevenire eventuali abusi da parte delle autorità.

L’Art. 64, comma 2 e 3-bis, del c.p.p. rappresenta, pertanto, norma fondamentale per la tutela dei diritti dell’indagato durante il processo penale. Queste disposizioni assicurano che l’indagato sia protetto da metodi e tecniche che potrebbero compromettere la sua libertà di determinazione e la sua capacità di valutare i fatti. In un sistema giuridico che pone al centro la tutela dei diritti fondamentali, il rispetto di tali divieti è imprescindibile.

Divieti su Sequestri e Intercettazioni
Art. 103, 141-bis, 188, 189, 194, 195, 197 c.p.p.

Questi articoli pongono limitazioni sul sequestro di documenti e sull’intercettazione di comunicazioni tra l’imputato e il suo difensore. Questi divieti sono essenziali per proteggere il diritto alla difesa e per garantire che le comunicazioni tra l’imputato e il suo difensore rimangano confidenziali.

Articolo 103 del Codice di Procedura Penale

L’articolo 103 del Codice di Procedura Penale italiano, intitolato “Garanzie di libertà del difensore”, stabilisce una serie di limitazioni e garanzie per proteggere l’attività del difensore nel contesto del procedimento penale. Queste misure sono state istituite per preservare la dignità professionale degli avvocati e garantire il libero svolgimento dell’attività difensiva, nonché per tutelare il segreto professionale e l’inviolabilità della difesa, che è un diritto fondamentale dell’individuo.

  1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo in due casi specifici:
    • Quando i difensori o altre persone che lavorano stabilmente nell’ufficio sono imputati, e limitatamente alla necessità di accertare il reato loro attribuito.
    • Per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
  2. Non è possibile procedere al sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici, a meno che tali documenti non costituiscano il corpo del reato.
  3. Prima di eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria deve avvisare il consiglio dell’ordine forense del luogo, affinché il presidente o un consigliere delegato possa assistere alle operazioni.
  4. Le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori devono essere eseguiti personalmente dal giudice o, nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero in forza di un motivato decreto di autorizzazione del giudice.
  5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
  6. È vietato il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore, a meno che l’autorità giudiziaria non abbia un fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
  7. I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

Queste disposizioni sono state introdotte per prevenire il rischio di intrusioni abusive e per garantire le condizioni indispensabili per l’esplicazione, in modo libero ed efficace, del mandato professionale del difensore.

Divieti in Materia di Perizie e Accertamenti Tecnici
Art. 202, 203, 220, 224-bis, 228, 234, 238, 240, 254, 267 c.p.p.

Il tema dei divieti in materia di perizie e accertamenti tecnici è di fondamentale importanza per garantire un processo equo e per tutelare i diritti dell’imputato. Gli articoli 202, 203, 220, 224-bis, 228, 234, 238, 240, 254 e 267 del c.p.p. delineano un quadro normativo che limita l’uso di perizie e accertamenti tecnici in vari contesti processuali. Ad esempio, è espressamente vietato utilizzare perizie volte a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, o il carattere e la personalità dell’imputato. Questi divieti sono stati istituiti per evitare che tali elementi possano influenzare negativamente la valutazione dell’imputato, portando potenzialmente a un pregiudizio nei suoi confronti.

Inoltre, questi articoli servono a garantire che gli accertamenti tecnici siano condotti in modo imparziale e scientificamente valido. Ciò è particolarmente rilevante in casi che coinvolgono prove scientifiche o tecniche, come esami del DNA o analisi forensi. L’obiettivo è di evitare che prove non affidabili o metodologicamente inadeguate possano essere utilizzate per influenzare il risultato del processo.

È anche degno di nota che questi divieti si estendono alla protezione dei diritti delle vittime e di altre parti coinvolte nel processo. Ad esempio, in alcuni casi, potrebbe essere inappropriato utilizzare perizie che potrebbero violare la privacy o altri diritti fondamentali delle vittime.

Il quadro normativo delineato dagli articoli 202, 203, 220, 224-bis, 228, 234, 238, 240, 254 e 267 del c.p.p., dunque, rappresenta un equilibrio delicato tra la necessità di condurre un’indagine completa e la protezione dei diritti fondamentali dell’imputato e di altre parti coinvolte. Questi divieti sono un elemento chiave per mantenere l’integrità del sistema giudiziario e per garantire che la giustizia sia amministrata in modo equo e imparziale.

Articolo 202 del Codice di Procedura Penale

L’Articolo 202 del c.p.p. è dedicato al tema del “segreto di Stato” e stabilisce le condizioni e le procedure per la gestione di informazioni coperte da tale segreto nel contesto di un processo penale. Secondo questo articolo, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio sono obbligati ad astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se un testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Se il segreto viene confermato e risulta essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. L’articolo prevede anche che se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non conferma il segreto, l’autorità giudiziaria può acquisire la notizia e procedere nel corso del procedimento. L’opposizione del segreto di Stato, se confermata, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Tuttavia, non è precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

Articolo 203 del Codice di Procedura Penale

L’articolo 203 del Codice di Procedura Penale italiano riguarda gli “Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza”. Secondo questo articolo, il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi informatori non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. La norma trova la sua ratio nell’esistenza e tutela del c.d. segreto d’ufficio.

Per quanto riguarda il segreto d’ufficio, la norma fa riferimento ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di pubblico servizio. A questi soggetti non spetta la facoltà, bensì l’obbligo di astenersi dal deporre. Un limite a tale obbligo è però previsto nelle ipotesi in cui i soggetti elencati hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria le notizie conosciute per ragione del proprio ministero, ufficio o professione.

La norma riconosce agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria ed agli appartenenti ai servizi di sicurezza di non rivelare i nomi dei propri informatori, senza alcuna possibilità per il giudice di obbligarli a fornire le relative indicazioni. Tale divieto vale anche nella fase del dibattimento e nelle fasi diverse da quella del dibattimento, comprese quindi quelle delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.

Articolo 220 del Codice di Procedura Penale

L’articolo 220 del Codice di Procedura Penale italiano è incentrato sull’oggetto della perizia. Secondo il primo comma, la perizia è ammessa quando è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Il secondo comma stabilisce che, salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La norma è diretta a garantire la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché l’efficienza di tale fondamentale mezzo di prova. La perizia è considerata un mezzo di prova e non va confusa con i mezzi di ricerca della prova come ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni. La norma è anche chiara nel limitare l’uso di perizie che potrebbero essere pregiudizievoli per l’imputato, in particolare quelle che cercano di stabilire aspetti della personalità o del comportamento che non sono direttamente collegati a cause patologiche.

Articolo 224-bis del Codice di Procedura Penale

L’articolo 224-bis è intitolato “Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale”. Questo articolo si applica quando si procede per delitti non colposi che prevedono pene severe come l’ergastolo o la reclusione fino a un massimo di tre anni. Si applica anche in altri casi specifici previsti dalla legge. Se per l’esecuzione di una perizia è necessario compiere atti che incidono sulla libertà personale, come il prelievo di capelli o di mucosa del cavo orale per la determinazione del profilo del DNA, e non vi è il consenso della persona interessata, il giudice può disporre l’esecuzione coattiva di tali atti attraverso un’ordinanza motivata.

L’ordinanza deve contenere vari elementi, tra cui le generalità della persona da sottoporre all’esame, l’indicazione del reato per cui si procede, e le ragioni che rendono l’accertamento assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Deve anche essere notificata all’interessato, all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno tre giorni prima dell’esecuzione delle operazioni peritali.

L’articolo stabilisce inoltre che non possono essere disposte operazioni che mettano in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, o che possano provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore della persona interessata.

Se la persona invitata a presentarsi per l’esecuzione delle operazioni peritali non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo della persona nel luogo, giorno e ora stabiliti per l’esecuzione delle operazioni.

Divieti Specifici Art. 270, 343, 350, 359-bis, 360, 391-bis, 401, 403, 406, 407, 415-bis, 430-bis, 500, 503, 513, 526, 729 c.p.p.

Questi articoli trattano di divieti più specifici, come l’utilizzo di dichiarazioni in procedimenti diversi, l’utilizzo di informazioni coperte dal segreto di Stato, e altri divieti che riguardano le fasi avanzate del processo penale.

I divieti di acquisizione in materia di prove nel processo penale italiano, in sintesi, rappresentano un equilibrio delicato tra la necessità di scoprire la verità e la protezione dei diritti fondamentali delle parti coinvolte. Essi sono il risultato di un’evoluzione storica e giurisprudenziale che mira a garantire un processo equo e giusto per tutti.