Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: Assolto dal Tribunale di Salerno in quanto manca la prova dell’attualità degli effetti dell’intossicazione.

Massima

Per il Tribunale di Salerno, non si configura il reato di cui di cui al D.lgs. nr. 285/1992, art. 187 C. d.S., c.1, (guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) qualora il prevenuto non viene sottoposto a visita medica finalizzata ad accertare lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida ciò in quanto la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente ricorrere ad elementi sintomatici esterni o al mero esame delle urine in quanto non provano l’attualità degli effetti dell’intossicazione. (Tribunale Salerno Sez. II, Sent., 14-07-2020)

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

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Testo della Sentenza

Tribunale Salerno Sez. II, Sent., 14-07-2020

Fonte del testo della Sentenza:
Banca dati UTET/PLURIS Wolters Kluwer Italia Srl consultata in data 13/08/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Penale

Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Penale – in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott.ssa GINEVRA PICCIRILLO,
alla pubblica udienza del 14 LUGLIO 2020 con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Sabrina Mautone (V.P.O.) e con l’assistenza dell’Assistente Giudiziario Dott.ssa Filomena Pecoraro, ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

G.A., nato a S. il (…) e, residente a T. (S.) alla via C. nr. 144;

Elettivamente domiciliato in (..), nello studio dell’Avv.to Cosimo Saracino (elezione del 07/05/2018); Difeso dagli Avv.to Alfonso Giordano e Cosimo Saracino;

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

Del reato di cui al D.L.G. nr.285/1992, art. 187 C. d.S., c.1, perché, a seguito di controllo da parte deli Carabinieri di Tramonti, veniva trovato alla guida dell’autoveicolo Fiat 500, targato (…), in stato di alterazione psico – fisica, dovuto a uso di stupefacenti del tipo (cannabinoidi).

In Tramonti (SA) il 29/07/2015

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio, emesso in data 19/01/2016, il. P.M. in sede, evocava in giudizio: G.A., nato a S. il (…), per l’udienza del 15 dicembre 2016, al fine di rispondere, del reato di cui all’art. 187, co. 1, C.d.S., prospettato come commesso in Tramonti (SA) il 29/07/2015, per i fatti meglio descritti nella imputazione.

All’udienza del 15 dicembre 2016, non comparso l’imputato, sebbene fosse stato raggiunto dalla notifica del D.C. se ne dichiarava l’assenza. Il processo era rinviato sul ruolo aggiuntivo.

All’udienza del 19 settembre 2017, il processo era rinviato per assenza dei testimoni.

All’udienza dell’8 maggio 2018, il difensore, munito di procura speciale, avanzava richiesta di definizione del procedimento con l’applicazione del rito abbreviato.

Il Tribunale ammetteva la prosecuzione del processo con il rito richiesto, disponeva l’acquisizione del fascicolo del P.M. e, si rinviava per la sola discussione.

All’udienza del 22 gennaio 2019, il difensore dichiarava di aderire all’astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale Salernitana. Era, integralmente sospeso, il decorso del termine di prescrizione.

All’udienza del 5 novembre 2019, erano raccolte le conclusioni delle parti.

All’odierna udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.

All’esito della conseguente camera di consiglio, si rendeva il dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Sul piano del contraddittorio, deve darsi atto che l’imputato, ritualmente raggiunto dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comparso era dichiarato assente.

Quanto al merito, l’esame delle risultanze probatorie dibattimentali, conducono a ritenere che l’imputato debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, ex art. 530, co. 2, c.p.p..

In via preliminare, ancor prima di procedere alla ricostruzione della vicenda fattuale che qui ci occupa, va ribadita la dichiarazione di completa utilizzabilità di tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento.

Tali atti, tutti atti legittimamente utilizzati, atteso che la scelta del rito abbreviato implica la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato tale processo, anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che, normalmente di per se, non sarebbero utilizzabili in eventuale accertamento dibattimentale, ( Cass.Pen., Sez. IV, 19.02.1997, n. 1554, Pedullà).

Ciò discende dalla peculiarità di tale giudizio caratterizzato dalla piena utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed in quello del P.M. compresa la querela sporta dalla persona offesa.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite all’esito del dibattimento e di seguito riportate, il Tribunale deve pervenire ad un giudizio di assoluzione dell’imputato per il reato in contestazione.

Il presente procedimento traeva origine dai CC. appartenenti alla Compagnia di Tramonti (SA) il giorno 29/07/2015, quando nell’ambito di una ordinaria operazione di controllo del territorio, in via M., alla località P., nel territorio del predetto comune, fermavano l’autovettura Fiat 500 TG. (…) di proprietà di Vuolo Viola e, condotta dal figlio, l’imputato G.A..

I militi, riferivano, di aver provveduto al controllo della predetta autovettura in quanto, procedeva sulla carreggiata a “zig-zag”, senza mantenere la destra ed aveva l’imputato stero ad altissimo volume.

Al momento del controllo il conducente, l’imputato G.A., aveva gli occhi lucidi e ” mostrava segni di alterazione psicomotoria….. e rispondeva con frasi insensate.)” ( Informativa redatta dai CC.).

Al che, i Militi, al fine di accertare se l’imputato si fosse posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti, facevano richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, presso l’ospedale S. G. di D. e R. D., sito in S..

A tal proposito di evidenzia che, prima di procedere a tale atto, l’imputato era stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un Avvocato di sua fiducia (verbale in atti).

Tali accertamenti, eseguito mediante prelievo, ed analisi delle urine, davano esito positivo, quanto alla presenza di sostanza stupefacente del tipo “cannabinoidi”( Servizi di Pronto Soccorso – Ingresso n. 20150081522 – certificato in atti.).

I militi, visto l’esito delle analisi, procedevano ad eseguire una perquisizione personale e veicolare che, dava esito negativo.

Per tali fatti l’imputato G.A. era deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 187 co. 1 C.d.S..

Tale fattispecie normativa così recita ” Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni…..”

Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si intende la condizione di alterazione psico-fisica dovuta all’ingestione di tali sostanze, che mette il conducente in condizione di non poter guidare. L’alterazione psico-fisica consiste in una visione distorta, in una percezione della realtà completamente alterata, in un rallentamento dei riflessi e un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive, tali da mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Orbene, nel caso di specie, erano eseguiti accertamenti in tal senso, mediante l’esame tecnico su campione di liquido biologico, urine.

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha ben delineato il limite che caratterizza il valore probatorio dell’esame dei liquidi biologici (nella fattispecie delle urine), svolto allo scopo di accertare, la sussistenza – al momento della guida – dello stato di alterazione determinato dall’assunzione di sostanza stupefacenti, in capo al conducente di un’autovettura.

Tale esame, infatti, di per sé non può assumere valore di decisività e concludenza.

Decisiva, invece, risulta la assenza di ulteriori verifiche tossicologiche, quale appare l’indagine ambulatoriale ematica.

Il principio sancito dalla giurisprudenza, infatti, tiene in debito conto la circostanza che l’accertamento svolto utilizzando le sole urine “decreta solo l’esito positivo o negativo dell’esame che viene stabilito in base al riscontro nei campioni prelevati di ng/nl di sostanza superiore a 50”.

Siamo, dunque, dinanzi ad un accertamento di esclusiva natura qualitativa (esso non misura, infatti, l’intossicazione) e come tale, suscettibile – ad avviso della letteratura medica mondiale – di interferenze fatali, (idonee a falsarne il risultato), da parte dei più vari fattori, se non addirittura da parte di errori tecnici o procedurali.

Vi è, poi, un ulteriore dato che milita per privare di efficacia referente il test in questione, ove non suffragato da altri sicuri elementi di riscontro.

Esso consiste nel carattere di notevole permanenza stanziale che le droghe, in genere, ed i cannabinoidi – nella specie -, presentano nell’organismo umano.

E’, infatti, notorio che possono venire rinvenute tracce degli stessi nei campioni biologici anche ad apprezzabile distanza di tempo dall’atto dell’assunzione.

La cannabis, addirittura, è la sostanza che – per definizione – rimane presente nei liquidi biologici da un minimo di una settimana ad un massimo che può variare dai 40 ai 60 giorni, a seconda del livello e della cadenza delle assunzioni; ( P.M.G., B.E., L.F., M.F., M.E., Trattato di tossicologia forense 1994 Edizioni CEDAM Padova).

Deriva, pertanto, il concreto rischio, che il risultato dell’analisi, incentrata solo sulla prova di liquidi biologici, non risponda al quesito fondamentale, al fine di dirimere il dubbio nodale della violazione dell’art. 187 CdS e cioè quello “dell’attualità degli effetti dell’intossicazione” a seguito di sicura e pregressa assunzione di sostanze stupefacenti.

La metodica utilizzata nella fattispecie in commento, dunque, appare del tutto inidonea, perché non permette di raggiungere la prova, “oltre ogni ragionevole dubbio” dell’esistenza del reato supposto.

In definitiva, lo stato di alterazione del conducente deve essere accertato nei modi previsti dallo stesso articolo 187 C.d.S. attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendosi la possibilità di ricorrere ad elementi sintomatici esterni.

Assumono quindi centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di specie, oltre ad avere eseguito soltanto l’esame delle urine, che presenta i limiti innanzi descritti, non è stata eseguita alcuna visita medica finalizzata ad accertare lo stato di alterazione psico-fisica dell’imputato al momento della guida.

Inoltre, appare anche opportuno rilevare, che gli esami effettuati sull’urina o sul sangue sono il risultato di un esame di screening.

Il suddetto esame, effettuabile in tempi brevi, costituisce indubbiamente, sotto il profilo clinico, un importante rilevatore preliminare, ma, sotto il profilo medico legale, non può prescindere dalla procedura indispensabile per validarne il risultato.

La positività ottenuta sulle urine o sul sangue con le tecniche di screening, proprio perché di per sé indicativa di una assunzione che può essere pregressa anche di molti giorni con una variabilità a seconda delle molecole assunte, va confermata con analisi di conferma di II livello, con tecniche di tipo cromatografico accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS/LC-MS); ma nel caso di specie le suddette analisi di conferma non sono state effettuate;

Dunque, il risultato positivo ottenuto esclusivamente sull’urina dell’imputato può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui lo stesso si trovava quando si metteva alla guida della predetta autovettura.

Quanto alla sintomatologia riferita dagli Ufficiali/Agenti accertatori, al momento del controllo, afferente l’aspetto e il comportamento dell’imputato (occhi rossi, pupille dilatate, rispondeva con frasi sconnesse….), secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, a differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è consentito l’accertamento di guida sotto l’influenza di stupefacenti basandosi su rilievi sintomatici quali stato di euforia, di forte eccitazione, depressione, delirio, eccessiva loquacità, pupille dilatate, anomala sudorazione, occhi lucidi, ma all’agente accertatore è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per l’esecuzione degli esami di accertamento dello stato di alterazione e ciò, anche a mezzo di specifica visita medica, come previsto dall’art. 187 co. 3 c.p.p..

Si deve comunque escludere la possibilità di presumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni.

Orbene, sulla scorta di tutto quanto innanzi evidenziato, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova, “oltre ogni ragionevole dubbio” che la condotta posta in essere dall”imputato integri gli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 187 C.d.S. e, quindi, lo stesso va mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, ex art. 530 co. 2 c.p.p..

P.Q.M.

Letti gli art. 438 e 530 co. 2 c.p.p. assolve G.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale.

Così deciso in Salerno, il 14 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2020.

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