FURTO ENEL, sussiste l’aggravante del mezzo fraudolento anche se il contatore non ha subito manomissioni

Massima

La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29125/2020 del 21/10/2020, torna ad occuparsi di furto di energia elettrica, stabilendo che l’allaccio diretto alla rete di alimentazione ad opera del prevenuto, è comportamento idoneo ad integrare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, e non quello del reato di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta, determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista in Catania

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Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza n. 29125/2020

Fonte: banca dati ilsole24ore
consultata in data 14/11/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/12/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO;

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti dell’imputato per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, avendo escluso l’aggravante.

  1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG territoriale, lamentando l’errata applicazione della legge penale in relazione all’articolo 625 c.p., n. 2. Invero, il Giudice ha dato atto della presenza di un allaccio abusivo alla rete (OMISSIS) che alimentava la proprietà dell’imputato, nella quale il contatore era stato distaccato, ma ha erroneamente ritenuto che un tale espediente non integri l’aggravante del mezzo fraudolento. Sul punto il ricorrente ha citato giurisprudenza di questa Corte relativa ad un caso, in sostanza sovrapponibile al presente, secondo la quale l’allaccio abusivo alla rete (OMISSIS) configura l’aggravante del mezzo fraudolento. All’odierna udienza il PG, dr Epidendio, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto dal PG ex articolo 569 c.p.p., comma 1, è fondato.

  1. Occorre chiarire “in fatto” che il Giudice del merito ha accertato che il contatore non aveva subito alcuna manomissione, come riferito al dibattimento dal teste verificatore, ed ha ritenuto che la condotta contestata all’imputato fosse quella della manomissione mediante allaccio diretto alla rete (OMISSIS); in assenza della contestata condotta di manomissione del contatore ha escluso che l’allaccio abusivo integri l’aggravante contestata.

L’impugnazione del PG territoriale censura tale esclusione, evidenziando che l’allaccio diretto alla rete di alimentazione dell'(OMISSIS) è stata più volte giudicato comportamento idoneo ad integrare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. 2.11 Collegio, che aderisce alla citata giurisprudenza, ribadita di recente in relazione alla fattispecie di furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo alla rete di alimentazione, deve rilevare che la sentenza impugnata se ne è significativamente discostata, senza peraltro spiegarne le ragioni.

In proposito Sez. 5 Sentenza n. 5055 del 23/09/2019 Ud. (dep. 06/02/2020) Rv. 278307 ha opinato che in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica. In senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 3339 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269013, ha puntualizzato che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l’allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'(OMISSIS), integra il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere rinviata per un nuovo esame, che dovrà tenere conto del principio di diritto ora ribadito sul punto della sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.

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