FURTO ENEL: Cassazione annulla senza rinvio la condanna inflitta dal Tribunale di Catania – Necessario accertamento tra il presunto autore della manomissione ed il beneficiario

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Massima

In tema di furto di energia elettrica,  il Giudice di merito deve necessariamente accertare la corrispondenza tra il presunto autore della manomissione del contatore e l’effettivo beneficiario (Annulla senza rinvio, Cass.,IV penale, n. 5012/2019)

Massima a cura dell’Avvocato Davide Tutino, Penalista in Catania

Fonte del testo della Sentenza: http://bdprof.ilsole24ore.com (banca dati giuridica de IlSole24ore)

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 1 febbraio 2019, n. 5012

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il difensore presente avvocato PELUSO CARLO in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2018 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 624 c.p. e articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa.

1.1. Al predetto imputato veniva contestato di essersi impossessato, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con violenza consistita nel manomettere il contatore e al fine di trarne un ingiusto profitto, di quantitativi di energia elettrica sottraendoli all'(OMISSIS) alla cui rete allacciava abusivamente l’impianto di via (OMISSIS) di cui aveva la disponibilita’.

In (OMISSIS).

  1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione elevando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 192, 544 e 546 cod. proc. pen. evidenziando che con l’atto di appello aveva evidenziato la carenza di elementi probatori circa la corrispondenza tra il presunto autore della manomissione del contatore e l’effettivo beneficiario e, cio’ nonostante, la Corte distrettuale non aveva effettuato le verifiche necessarie.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’aggravante della violenza sulle cose di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale per la mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata in ragione dell’avvenuto risarcimento del danno cagionato all'(OMISSIS).

2.4. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

  1. Osserva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto superfluo accertare se l’autore della manomissione del contatore fosse l’imputato (OMISSIS), pur risultando comprovato che il predetto era subentrato nel contratto di fornitura stipulato dal precedente intestatario della utenza e che l'(OMISSIS) non aveva provveduto a sostituire il misuratore di energia elettrica.

Il mancato vaglio della relativa doglianza difensiva articolata nell’atto di appello e la omessa risposta circa l’accertamento in parola viziano la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante contestata di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2.

  1. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Tale causa di proscioglimento ha carattere pregiudiziale rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione che risulta maturato, nel caso in esame, in data 15 giugno 2018, in quanto piu’ favorevole all’imputato (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Rv. 262372; Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Rv. 262820).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Motivazione semplificata.