Abstract. La pronuncia della Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 24569 del 03/07/2025, ribadisce che l’asportazione di beni prelevati liberamente dagli scaffali di un punto vendita self-service integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., poiché la merce è affidata al pubblico onere di custodia e la vigilanza esercitata dal personale è per sua natura discontinua. La Corte di cassazione conferma così l’orientamento volto a tutelare l’affidamento collettivo sulla disponibilità dei beni in spazi di libera scelta, delineandone i corollari sul piano probatorio e sanzionatorio.
Massima (di Davide TUTINO, Avvocato Penalista)
Integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., il furto di merce prelevata dagli scaffali di un supermercato a sistema self-service, atteso che la vigilanza espletata dagli addetti è occasionale e non continua (fattispecie nella quale l’imputata aveva occultato prodotti per € 335,64 oltrepassando le casse con sorveglianza non continuativa) Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 24569 del 03/07/2025.
Premessa sull’istituto
La circostanza aggravante della cosa esposta alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., tutela l’affidamento collettivo riposto nella disponibilità di beni resi accessibili a un numero indeterminato di persone per ragioni di necessità, destinazione o consuetudine. Nel commercio self-service tale esposizione si manifesta attraverso la libera collocazione della merce sugli scaffali, sicché l’eventuale sorveglianza svolta da addetti o dispositivi antitaccheggio non assume le connotazioni di custodia continua e diretta richieste per escludere l’aggravante.
La sentenza della Suprema Corte n. 24569/2025
La Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna dell’imputata alla pena di due anni di reclusione ed € 1.000 di multa per tentato furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede di merce in supermercato; l’imputata, dopo aver occultato vari prodotti, era stata fermata oltre le barriere delle casse da un addetto alla vigilanza. In cassazione la difesa contestava quattro profili: genericità del trattamento sanzionatorio, insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, mancato riconoscimento dell’attenuante di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, e sproporzione della pena. La Quinta Sezione ha dichiarato inammissibili i motivi riguardanti la pena per genericità dell’atto di appello; ha ritenuto infondata la doglianza sull’aggravante, richiamando l’orientamento secondo cui la vigilanza discontinua nei punti vendita self-service non vale a sottrarre i beni all’esposizione fiduciaria; ha respinto l’istanza di attenuante valorizzando il non trascurabile valore della refurtiva; ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Note alla sentenza n. 24569/2025, di Davide Tutino
La decisione consolida un orientamento di legittimità che qualifica la collocazione di beni sugli scaffali di vendita self-service quale esposizione alla pubblica fede, fondando l’aggravante sull’affidamento della collettività piuttosto che sull’effettività della vigilanza; tale impostazione, coerente con la ratio preventiva dell’art. 625, n. 7, responsabilizza il soggetto attivo indipendentemente dalla presenza di antitaccheggio o addetti alla sorveglianza poiché la custodia discontinua non integra quella protezione immediata e costante che sola potrebbe sottrarre i beni alla sfera di garanzia rafforzata, con la conseguenza che la sottrazione di merce in ambienti di libera scelta ricade normalmente sotto la fattispecie aggravata, salvo prova contraria di un sistema di controllo permanente, e che l’attenuante di speciale tenuità non può surrogare la funzione selettiva dell’aggravante quando il valore economico non sia effettivamente irrisorio, realizzandosi così un equilibrio sistematico tra gravità della lesione patrimoniale e risposta punitiva.


















































































