Furto di energia: procedibilità d’ufficio se l’imputazione indica l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione (art. 625 n. 7 c.p.)

Abstract

La sentenza Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2025, n. 24573 afferma che il furto di energia è procedibile d’ufficio quando, nel capo di imputazione, risulta contestata in fatto l’aggravante dell’avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.), desumibile dalla descrizione dell’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore.

È erronea la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela quando l’imputazione rechi una perifrasi idonea a rendere manifesta l’aggravante. La Corte richiama i criteri di contestazione in fatto delle circostanze e precisa gli effetti sul regime di procedibilità dopo la riforma Cartabia e nel rispetto del tempus regit actum per le impugnazioni.

Massima

MASSIMA.

Il furto di energia è procedibile d’ufficio quando risulta contestata, anche in fatto, l’aggravante dell’avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio; è pertanto erronea la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela quando tale contestazione sia desumibile dal riferimento, nel capo d’imputazione, all’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 24573 del 03/07/2025).

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

Sintesi della sentenza

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza 18 novembre 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per furto di energia elettrica, ritenendo necessaria la querela. L’addebito riguardava l’allacciamento alla rete mediante manomissione del contatore, con riferimento all’immobile indicato nel capo d’imputazione.

Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e inosservanza processuale. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Precisa che, a seguito del d.lgs. n. 150/2022, il furto è procedibile a querela, salvo che ricorra l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. Ribadisce che l’aggravante delle “cose destinate a pubblico servizio”, di natura valutativa, può essere contestata in fatto mediante perifrasi univoche. Nel caso concreto, il riferimento, nel capo d’imputazione, all’allaccio diretto alla rete di distribuzione integra tale contestazione e comporta la procedibilità d’ufficio dell’azione penale.

La Corte qualifica erroneo l’impiego della regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p. da parte del giudice di merito, che ha dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela nonostante la contestazione, sia pure non formale, dell’aggravante idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio. Richiama i criteri della contestazione in fatto delle circostanze, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità, e applica il principio del tempus regit actum al regime delle impugnazioni successivo alla L. 9 agosto 2024, n. 114. Conseguentemente, annulla con rinvio al Tribunale di Castrovillari.

Note a sentenza

La decisione chiarisce il nesso tra descrizione del fatto e regime di procedibilità. La contestazione in fatto delle aggravanti è ammissibile ove l’imputazione rechi, in termini chiari e precisi, gli elementi fattuali che le integrano. Nel furto di energia, il riferimento all’allaccio diretto alla rete di distribuzione qualifica il bene come funzionale a un servizio pubblico. Il profilo valutativo è colmato dalla perifrasi. L’imputato è posto in condizione di difendersi, poiché il perimetro dell’accusa risulta manifesto.

La procedibilità d’ufficio discende dalla ricorrenza dell’art. 625, n. 7, c.p., desumibile anche in assenza di formale enunciazione. Ne consegue la preclusione della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. La regola si salda con la tutela dell’interesse collettivo sotteso al bene-energia quando inserito nella rete distributiva. La motivazione valorizza la dimensione pubblica del servizio e l’idoneità della descrizione fattuale a rendere manifesta l’aggravante.

Il richiamo al tempus regit actum individua, per il nuovo regime impugnatorio, il ricorso per cassazione quale rimedio esclusivo dopo la L. 9 agosto 2024, n. 114. Coerente, pertanto, il rinvio al giudice a quo, stante l’inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento ex art. 550 c.p.p. Il rinvio concerne l’esatta applicazione della regola di giudizio in punto di procedibilità.

Note a sentenza a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

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