Furto di energia mediante manomissione del contatore: procedibilità d’ufficio per l’aggravante sui beni destinati a pubblico servizio ex art. 625 c.p.
Abstract Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent. 30/05/2025, n. 20228
Abstract. Il contributo esamina la recente pronuncia della Quinta Sezione penale (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2025, n. 20228) che, annullando con rinvio una sentenza assolutoria, ha riaffermato la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. nel furto di energia elettrica perpetrato mediante manomissione del contatore privato. La decisione chiarisce i parametri per distinguere la procedibilità d’ufficio dalla necessità di querela, ribadendo che il discrimine risiede nella destinazione pubblica del bene sottratto, indipendente dal luogo di prelievo o dall’apparente ambito privato del misuratore alterato.
Massima Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent. 30/05/2025, n. 20228. Di Davide Tutino – Avvocato Penalista
«È configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. nel furto di energia elettrica, ancorché l’allaccio abusivo avvenga su terminali collocati in proprietà privata, poiché “ciò che conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta”, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato.»
(Cass. pen., Sez. V, Sent. 30/05/2025, n. 20228)
La Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent. 30/05/2025, n. 20228, note e commento di Davide Tutino
Escursus della sentenza e decisione dei giudici
Il Procuratore generale di Lecce ricorreva avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva assolto l’imputato dal delitto di furto di energia elettrica, ritenendo insussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. per difetto di querela. Secondo il giudice di merito, la modalità di sottrazione – manomissione del contatore interno all’abitazione, senza allaccio diretto alla rete esterna – avrebbe escluso la destinazione a pubblico servizio del bene, limitando la vicenda al rapporto contrattuale di somministrazione. La Suprema Corte, diversamente, individua nell’energia elettrica un bene intrinsecamente deputato a soddisfare un bisogno collettivo, la cui erogazione configura pubblico servizio essenziale anche in regime di mercato non monopolistico. Il fulcro motivazionale si articola in quattro passaggi: (i) qualificazione dell’energia come res funzionalmente destinata a pubblico servizio, indipendente dal supporto materiale attraverso cui transita; (ii) irrilevanza del luogo di prelievo rispetto alla qualifica pubblicistica del bene; (iii) possibile concorso fra le aggravanti del pubblico servizio e dell’esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 66 c.p.; (iv) procedibilità d’ufficio del reato poiché l’aggravante conferisce al bene sottratto una tutela rafforzata che prescinde dalla querela. Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio conformemente al diverso inquadramento giuridico.
Note alla sentenza
La pronuncia in esame ribadisce la linea interpretativa secondo cui l’energia elettrica, quale bene di rilevanza collettiva, conserva la connotazione di pubblico servizio lungo l’intero percorso di distribuzione sino all’utenza finale, rendendo recessivo ogni criterio fondato sulla localizzazione della manomissione. L’attenzione si sposta dalla fisicità del contatore, mero strumento di misura, alla funzione pubblica del flusso energetico, sicché l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. non dipende dalla violazione di un perimetro fisico aperto alla collettività ma dal distogliere un bene destinato a soddisfare un bisogno generale. Tale impostazione consolida la procedibilità d’ufficio nei furti di energia realizzati sia mediante allaccio esterno sia tramite by-pass interno, prevenendo prassi elusive basate sull’occultamento domestico della manomissione. Sul piano dogmatico, la Corte richiama una nozione ampia di pubblico servizio, fondata su normative settoriali e sulla qualificazione dell’Autorità di regolazione, connettendo la ratio dell’aggravante alla tutela dei servizi essenziali anche in contesti privatizzati. Da un punto di vista processuale, l’annullamento con rinvio dimostra che l’omessa applicazione dell’aggravante incide direttamente sul regime di procedibilità, rappresentando violazione di legge che impone la rescissione della pronuncia di merito. L’affermazione secondo cui la mancanza di querela non osta al prosieguo del processo fornisce un criterio operativo immediato, uniformando la prassi sui furti “domestici” di energia e rafforzando la protezione penale dell’intera rete elettrica.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania.
Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent. 30/05/2025, n. 20228
Di seguito il testo della Sentenza in commento:
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 06/05/2025) 30/05/2025, n. 20228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna – Presidente
Dott. MASINI Tiziano – Relatore
Dott. OCCHIPINTI Andreina – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. CUOCO Michele – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TARANTO
nel procedimento a carico di:
A.A. nato a P il (Omissis)
avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1.È stata impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, ex art. 608 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto del 15 gennaio 2025 che, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., formalmente contestata, ha assolto A.A. dall’imputazione di furto di energia elettrica in danno dell’ENEL per mancanza di querela. Secondo il primo giudice, l’azione illecita non sarebbe avvenuta su bene destinato a pubblica utilità, perché realizzata non
mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione esterna, ma con uno – pur fraudolento -stratagemma limitato al contatore dell’utenza privata, destinataria della fornitura.
2. È stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della ridetta circostanza aggravante, in quanto l’oggetto della valutazione non può essere confinato alla singola modalità della condotta attuata dal soggetto attivo del reato, che ha illegalmente operato sul proprio misuratore dei consumi, ma deve essere rapportato alla natura del servizio e del bene sottratto, l’energia elettrica, destinata all’uso collettivo e di conseguenza inerente a servizio pubblico o di pubblica utilità.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1.La condotta attribuita con l’editto accusatorio all’imputata consiste nell’impossessamento, mediante sottrazione, di un rilevante quantitativo di energia elettrica in danno dell’ENEL -acronimo di Ente Nazionale per l’energia elettrica – “mediante allaccio diretto realizzato sulla presa del contatore, impedendo la regolare registrazione del consumo”; l’addebito menziona espressamente l’elemento aggravatore della commissione del fatto “su cose destinate a pubblica utilità”.
1.1. L’Ente erogatore in discorso pacificamente presidia, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell’interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica del servizio da esso reso promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l’art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 , la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all’erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese fornitrici di servizi relativi, tra l’altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474 ); la normativa istitutiva dell’Autorità amministrativa per l’energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”); con l’art. 13 , comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9 , le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in “Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.
L’erogazione di energia elettrica assicurata da un Ente preposto al soddisfacimento di un bisogno della collettività si configura allora, ineluttabilmente, come un pubblico servizio (sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, Russo, Rv. 285244 e in motivazione); ciò che rileva, per quanto di interesse per il procedimento, è che nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia, realizzato in pregiudizio del servizio elettrico nazionale, senza che possieda influenza “il fatto che l’allaccio abusivo insista su terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta” (in motivazione, sez.5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi).
1.2. In altri termini, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale sia stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini.
1.3. Le destinazioni a “pubblico servizio” o a “pubblica utilità”, nel caso di asportazione di bene mobile procurato dall’Ente esercente un servizio obbiettivamente destinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso, coincidono, perché non è il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto l’oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevemente, entrambi gli elementi normativi di fattispecie.
1.4.Non può essere condiviso, allora, quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, che pare fondare il discrìmen di sussistenza, o meno, dell’aggravante in parola in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica sia stata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico – prima esistente – ove “ormai” confluita, alla fine del flusso, nell’ambito “domestico” della proprietà privata. Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto di somministrazione tra l’Ente e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentale all’apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale (es. Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025 , Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettiva del bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornitura di un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell’aggravante del furto.
La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell’asportazione può rilevare sotto il diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, nel senso che – in aggiunta all’elemento accidentale della consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità – può essere integrato anche l’altro, parimenti previsto dall’art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l’effetto di un possibile concorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744) ove la condotta consumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da parte della massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna, perché l’endemico allentamento della custodia del bene, giustificato dal contesto, ne agevola il perfezionamento. Proprio in quest’ultima precisa direzione si è posta da tempo la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 , comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano Rv. 257773); mentre, nel caso di manomissione del circuito di misurazione dell’energia elettrica all’interno della proprietà privata o delle sue pertinenze, deve essere esclusa la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede (sez. 5, n. 32804 del 13/05/2022, Ucciero, Rv.283592).
2. La sentenza del primo giudice è dunque affetta da violazione di legge perché, sussistente la circostanza aggravante erroneamente elisa, il reato in scrutinio è perseguibile di ufficio. La sentenza, inappellabile a norma dell’art. 593 comma 2 cod. proc. pen., deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2025.

















































































