Massima Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 23/03/2023) depositata il 06/07/2023, n. 29329
Il reato di furto di energia elettrica, nonostante la riforma della procedibilità secondo il D.Lgs. 15/2022, è procedibile d’ufficio, in quanto l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è applicabile, anche nel caso di sottrazione attraverso un collegamento abusivo ai terminali presenti in una proprietà privata. L’elemento rilevante non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre si trova in transito nella rete, ma la destinazione finale di questa energia a un servizio pubblico dal quale viene sottratta. Tale destinazione rimane, anche se l’energia viene sottratta attraverso un collegamento abusivo.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Sintesi della decisione della Suprema Corte
La recente sentenza n. 29329 della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, emessa il 6 luglio 2023, fornisce un ulteriore chiarimento sull’applicazione dell’aggravante nel contesto del furto di energia elettrica.
Il caso è giunto in appello alla Corte di Cassazione a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la responsabilità penale di A.A. per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede.
La difesa di A.A. ha proposto un ricorso per cassazione, avanzando un solo motivo: la violazione dell’art. 581 del c.p.p., sostenendo che l’atto di appello avesse presentato argomentazioni specifiche e precise che erano state ignorate dalla Corte di appello.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicandolo inammissibile. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse troppo generico e non adeguatamente correlato alle argomentazioni avanzate nella sentenza d’appello.
Ma forse l’aspetto più significativo della sentenza riguarda la questione dell’aggravante nel contesto del furto di energia elettrica. In particolare, la Corte ha precisato che l’aggravante ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale è applicabile anche in caso di sottrazione di energia elettrica attraverso un allacciamento abusivo ai terminali situati su una proprietà privata. Secondo la Corte, ciò che conta non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia durante il transito nella rete, ma piuttosto la destinazione finale dell’energia a un servizio pubblico dal quale viene sottratta.
Il principio stabilito dalla Corte nella sentenza è rilevante, poiché risolve un’incertezza interpretativa sull’articolo 625 e chiarisce che, anche dopo la riforma della procedibilità del furto prevista dal D.Lgs. 150/2022, l’aggravante in questione comporta ancora la procedibilità d’ufficio.
Scarica la Sentenza della Cassazione, Sezione 5 n. 29329 del 2023 in formato PDF
Per scaricare la Sentenza fai click qui, Fonte del testo della Sentenza: OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl. consultata in data 25/07/2023

















































































