Furto di energia elettrica: Cassazione su contestazione suppletiva del Pubblico Ministero ex art. 517 c.p.p.

Furto di Energia Elettrica: Cass. pen., Sez. V, Sent.,  07/04/2025, n. 13305 su Contestazione Suppletiva del Pubblico Ministero ex art. 517 c.p.p.

Massima a cura dell’Avv. Davide Tutino, penalista – Catania

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

«In tema di furto, l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. – concernente beni destinati a pubblico servizio – non può ritenersi validamente contestata “in fatto” se nell’imputazione non è precisata la natura pubblica della res. Tale aggravante, di natura valutativa, esige infatti un richiamo chiaro ed esplicito alla destinazione a pubblico servizio, non potendo il giudice desumerla per implicito da formule accusatorie generiche o da meri riferimenti alla natura dell’energia sottratta.»

Riferimenti normativi:
• Art. 624 c.p.
• Art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

Precedenti conformi:
• Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878

Testo dellla sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent., 07/04/2025, n. 13305

fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE consultata in data 13-4-2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao – Presidente
Dott. PISTORELLI Luca – Relatore
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. CANANZI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani

nel procedimento a carico di:

A.A. nato a T il (Omissis)

B.B. nato a T il (Omissis)

avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di Trani

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata o in subordine per la remissione alle Sezioni Unite del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di A.A. e B.B. per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani deducendo violazione di legge.

Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il giudicante avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero all’udienza del 10 aprile 2024 ai sensi dell’art. 517 c.p.p. e ad oggetto l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell’energia elettrica sottratta dalle imputate, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d’ufficio del reato, la quale peraltro doveva ritenersi contestata in fatto già nell’originaria imputazione.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.

2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878).

Né rileva che il pubblico ministero all’udienza del 10 aprile 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell’aggravante in questione ai sensi dell’art. 517 c.p.p., atteso che l’illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volta che sia già spirato il termine previsto dall’art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ricorre esclusivamente nel caso in cui il titolare dell’azione penale, successivamente all’entrata in vigore del citato decreto e prima della maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie il pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze a partire da quella del 28 giugno 2023, successiva all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo all’art. 624 c.p. in merito alla procedibilità del furto ed anche allo spirare del termine concesso dall’art. 85 del medesimo decreto alla persona offesa per proporre la querela.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2025.