Massima
In tema di furto di acqua, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione della quantità del bene sottratto non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato, allorché ne sia agevolmente identificabile la sottrazione di un certo quantitativo attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 47591/2019).
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista in Catania.
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Testo della Sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 22 novembre 2019, n. 47591
Fonte testo della Sentenza: Banca Dati ILSOLE24ORE consultata in data 26/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI PAOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2018, la Corte d’appello di Messina ha riformato solo in riferimento al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale in sede del 21 aprile 2015, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al delitto di furto aggravato di acqua.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce nullita’ del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione, carente dell’indicazione del quantitativo d’acqua sottratta, precludendo in tal guisa all’imputato la valutazione di definizione del procedimento mediante riti alternativi e l’accesso agli istituti di cui agli articoli 162-ter e 131-bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo, lamenta erronea qualificazione della condotta per essere l’imputato nel possesso del dispositivo di allaccio in epoca antecedente alla titolarita’ della persona offesa della relativa utenza, con conseguente rilevanza della condotta ex articolo 646 c.p., nella specie non procedibile per mancanza di idonea querela.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge processuale, sub specie di criteri di valutazione degli indizi, in assenza della dimostrazione di un effettivo consumo d’acqua, solo appoditticamente affermato ed anzi escluso dai modestissimi consumi registrati sull’utenza della persona offesa (OMISSIS), travisando l’impostazione difensiva che riconduceva invece al vecchio proprietario Sanfilippo il consenso presunto all’utilizzo del rubinetto gia’ esistente.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge in riferimento all’aggravante, non potendosi ravvisare mezzo fraudolento nella realizzazione di un fontanile, chiaramente visibile ed apparendo, pertanto, illegittimo il rigetto di applicazione della speciale causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. Ai fini della completezza dell’imputazione, e’ sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicche’ e’ legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purche’ si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Iogha’, Rv. 269455, N. 34289 del 2004 Rv. 229070, N. 38991 del 2010 Rv. 248847, N. 6102 del 2014 Rv. 258905, N. 6335 del 2014 Rv. 258948, N. 51248 del 2014 Rv. 261741, N. 35964 del 2015 Rv. 264877, N. 36438 del 2015 Rv. 264772, N. 2741 del 2016 Rv. 265825, N. 54159 del 2016 Rv. 268752).
Donde, in tema di furto di acqua, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione della quantita’ del bene sottratto non comporta alcuna genericita’ o indeterminatezza della contestazione del reato, allorche’ ne sia agevolmente identificabile la sottrazione di un certo quantitativo attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione.
1.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno fatto specifico riferimento al consumo registrato sull’utenza della titolare, alla quale risultava abusivamente allacciata la linea periferica in uso all’imputato, come risultante dalle fatture prodotte, ed all’impiego di acqua nelle lavorazioni edilizie in corso sui locali nella disponibilita’ del medesimo.
Non e’ dato, pertanto, ravvisare alcuna indeterminatezza dell’imputazione, pregiudizievole dell’esplicazione del diritto di difesa, in quanto e’ proprio l’abusivo allacciamento a precludere l’esatta quantificazione dell’acqua deviata rispetto ai consumi registrati sull’utenza altrui.
Ne’ risulta specificato in che misura la mancata quantificazione abbia inciso sulla richiesta di riti alternativi, mentre l’accesso agli istituti evocati risulta o giustificatamente respinto (quanto all’applicazione dell’articolo 131-bis c.p., per superamento dei limiti edittali) o mai richiesto e, comunque, precluso dalla procedibilita’ ex officio del delitto contestato (articolo 162-ter c.p.).
2. Il quarto motivo di ricorso e’ tardivo e comunque manifestamente infondato.
2.1. Dall’incontestata sintesi dei motivi d’appello riportata nella sentenza impugnata, risulta che il ricorrente aveva contestato, con riferimento non pertinente all’imputazione, l’impiego di violenza sulle cose, con conseguente preclusione alla deduzione, cosi’ come formulata, nella presente sede di legittimita’.
2.2. Nondimeno, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in tema di furto di acqua, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, l’allacciamento abusivo alla rete idrica mediante l’innesto di derivazioni, rispetto al quale solo un risalente orientamento richiedeva la clandestinita’ (Sez. 2, n. 167 del 28/01/1963, Vergelli, Rv. 098958).
L’opzione ermeneutica assolutamente prevalente fonda, invece, sull’adozione di un corretto canone ermeneutico, che valorizza il dato letterale del precetto di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, il quale richiede l’accertamento del valersi di un qualsiasi mezzo fraudolento, in quanto la integrazione della circostanza aggravante e’ correlata non gia’ alla mera installazione del mezzo che consente il prelievo abusivo – che concretizza, sotto il versante della tipicita’, la condotta di furto – bensi’ all’impiego del mezzo fraudolento quale strumento di fruizione dell’energia in tal guisa tecnicamente prelevata, senza che se ne possa registrare l’abusivo consumo.
Di guisa che l’installazione del collegamento e’ funzionale all’elusione della quantificazione e della riferibilita’ soggettiva del consumo, integrando “una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita’, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’” (Sez. U. N. 40354 del 2013, Sciuscio, Rv. 255974, n. 8757 del 2014 – dep. 2015) Rv. 262669), ponendosi logicamente oltre la condotta di consumazione del reato ed assurgendo percio’ ad autonomo disvalore penale aggiuntivo (V. per eadem ratio in tema di furto di carburante mediante prelievo dal serbatoio di veicoli Sez. V, n. 37201 del 2016, Sez. 2, n. 4780 del 18/02/1972 – dep. 03/07/1972, Rv. 121502; Sez. 2, n. 443 del 16/03/1966 – dep. 15/07/1966, Rv. 102110).
Come del resto evidenziato anche dalla dottrina, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacita’ criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode gli ostacoli strutturalmente posti a presidio del bene o la custodia apprestata dall’avente diritto.
Appare dunque corretta l’interpretazione della norma di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, nel senso che l’uso di un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete idrica configuri la circostanza richiamata, rinvenendosi in tale condotta tutte le caratteristiche sopra descritte e non potendosi condividere l’opposto e risalente orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, che richiede, per la sussistenza della aggravante, la dimostrazione dell’uso di accorgimenti da parte dell’agente, atti ad occultare la rilevazione dell’allacciamento abusivo.
Ed invero la nozione di frode richiama l’artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede e l’artificio, a sua volta, e’ un espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose.
Di guisa che entrambe tali caratteristiche ricorrono in ipotesi di allacciamento abusivo, mediante tubature appositamente collegate, mentre non e’ richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso piu’ elevato – mediante una condotta aggiuntiva – il grado di difficolta’ della scoperta dell’inganno (V. Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004 – dep. 2005, Mitrovic, Rv. 231400).
2.3. Nel caso in esame, l’allaccio attraverso un tubo servente i locali in uso all’imputato all’impianto idrico della (OMISSIS) al fine di prelevare, mediante abusiva derivazione, acqua contabilizzata sull’utenza altrui appare espediente artificioso che connota la condotta di un evidente disvalore aggiuntivo.
La censura – e la connessa deduzione critica riguardo la mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., – e’, pertanto, manifestamente infondata.
3. Sono, del pari, inammissibili per genericita’ il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
3.1. Destituita di fondamento alcuno e’ la pretesa qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 646 c.p., prospettata nel secondo motivo di ricorso, fondata sull’asserita preesistenza dell’allaccio abusivo, ponendosi come irrilevante, ai fini della configurazione del furto, l’identificazione dell’autore dell’allaccio, ed escluso dalla mancata contabilizzazione dei consumi qualsiasi errore riguardo l’illiceita’ del prelevamento.
3.2. Con deduzione meramente assertiva, il ricorrente rivendica – nel terzo motivo di ricorso – l’apodittica affermazione di responsabilita’, pur a fronte della mancata dimostrazione di uso effettivo, mentre la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione aderente alle emergenze processuali e logicamente rappresentata, non solo del rilievo, da parte della persona offesa, di consumi incongrui rispetto all’uso stagionale dell’abitazione – genericamente contrastati dall’allegazione dei flussi – bensi’ dell’impiego d’acqua per la realizzazione dei lavori ancora in corso sui locali in uso all’imputato.
3.3. Dal testo della sentenza impugnata non e’ dato, dunque, ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).
Il ricorso e’, pertanto, inammissibilmente proposto.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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