Il Fatto
B.V. con atto di denuncia/querela, riferiva di essere titolare della carta di Credito (…) della Banca di Credito Cooperativo, nr. (..), e che giorno (…), nonostante avesse effettuato poco prima una ricarica pari a 315€, si accorgeva di un ammanco di disponibilità. Contattati i servizi bancari, la querelante apprendeva che lo stesso giorno erano state effettuate 12 transazioni, da lei mai autorizzate. Transazioni che la stessa disconosceva e con riferimento alle quali, dunque, richiedeva la punizione degli autori per il reato di frode informatica.
Il P.M. procedente provvedeva alla disamina dell’estratto della persona offesa, e veniva individuato nel nominativo dell’indagato V. C., il beneficiario delle 12
operazioni effettuate con la carta nr. (…). Tali operazioni, venivano infatti effettuate in favore della carta virtuale (…) a lui intestata (…) e dallo stesso effettivamente attivata, giusta copia del contratto, carta di identità in corso di validità ad esso allegata, nonché di videomessaggio realizzato per la conclusione del contratto, messi a disposizione della società interpellata.
La difesa dell’indagato, assistito dall’Avvocato Davide Tutino – Catania
L’indagato, con il patrocinio dell’Avvocato Davide Tutino, dal canto suo, da un lato confermava l’effettiva titolarità della Carta destinataria dei versamenti imputati al conto della denunciante, dall’altro affermava la sua estraneità ai fatti.
In particolare l’indagato affermava di aver utilizzato la carta oggetto di indagine dal (..) al (…) per partecipare a scommesse online e siti di trading-online.
L’indagato procedeva dunque ad esibire documentazione in cui si poteva riscontrare quanto da lui riferito, e segnatamente che le somme accreditate sul conto apparivano con la nomenclatura di “bonus” senza la possibilità dunque di individuarne l’origine nè tantomeno la natura illecita. Questi bonifici venivano disposti e ricevuti da altri soggetti che l’indagato ha prontamente individuato e segnalato all’A.G..
Le richieste del Pubblico Ministero
Il P.M. procedente Dott.ssa Alessandra Russo ha ritenuto che, dalle risultanze d’indagine, appare emergere chiaramente l’estraneità dell’indagato con riguardo alla fattispecie di reato a lui ascritta. Preliminarmente, osserva il magistrato, è opportuno delineare il contesto in cui si svolge la vicenda: è noto a tutti che l’attività di trading-online è in continua espansione. Il trading-online consiste nell’acquisto e nella vendita di titoli finanziari via web mediante un intermediario finanziario autorizzato, denominato ‘broker on-line’. Tuttavia, frequentemente – grazie al facile accesso ad Internet – non pochi ritengono di avere le conoscenze necessarie per svolgere le suddette operazioni, mediante siti-web e conoscenze di soggetti on-line, che talvolta si rivelano poco affidabili.
Nello specifico, la condotta dell’indagato, ad avviso del P.M. sembrerebbe inquadrarsi perfettamente in questo background, e nulla a lui è rimproverabile, se non una carenza di ‘conoscenza’ e ‘accortezza nello svolgimento delle operazioni di trading (se così può definirsi, in considerazione del comportamento di V.C., “improvvisatosi” broker-online). Per tali ragioni, anche alla luce della corrispondenza documentale comprovata e prodotta dall’indagato, il P.M. avanzava richiesta di archiviazione al GIP, per infondatezza della notizia di reato.
La decisione del Giudice
Il GIP presso il Tribunale di Catania, Dott. Stefano Montoneri, disponeva con decreto, l’archiviazione del procedimento.
Massima
In tema di frode informatica con trading online, non è possibile sostenere l’accusa in giudizio, se gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sono idonei a ricostruire obiettivamente gli eventi. (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, Decreto di Archiviazione del 7/3/2022 – Giudice Dott. Stefano Montoneri)
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