Esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: sussiste vizio di legge se il giudice omette di accertare in modo specifico due ulteriori condotte della stessa indole

Esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: sussiste vizio di legge se il giudice omette di accertare in modo specifico due ulteriori condotte della stessa indole

Abstract
Il presente elaborato, esamina, in breve, la sentenza della Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 maggio 2025, n. 20123, che ha annullato con rinvio la decisione d’appello per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’abitualità ostativa alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ribadisce che il giudice di secondo grado, quando intenda riformare l’assoluzione pronunciata ai sensi della particolare tenuità del fatto, deve dimostrare in concreto l’esistenza di almeno due ulteriori reati della medesima indole, ricostruiti nelle loro coordinate fattuali e verificati nel contraddittorio, conformemente ai parametri definiti dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj (Cass., S.U., 25 febbraio 2016, n. 13681). Ogni riferimento meramente assertivo a precedenti di polizia, notizie di reato o sommarie informazioni prive di vaglio dibattimentale è inidoneo a fondare l’abitualità e integra vizio di legge.

MASSIMA:
Il giudice che escluda la particolare tenuità del fatto per abitualità, deve motivare dimostrando l’esistenza di almeno due reati ulteriori rispetto a quello in trattazione, applicando puntualmente i parametri tracciati da Cass., S.U., n. 13681/2016 (Tushaj); la mera evocazione di precedenti di polizia, notizie di reato o dichiarazioni di terzi non sottoposte a verifica dibattimentale non soddisfa tale onere e determina vizio di legge (Cass. Pen. VI Sez, Sentenza del 29 maggio 2025, n. 20123).

Nella sentenza in commento la Corte di cassazione affronta il delicato rapporto fra il principio di particolare tenuità del fatto, inteso quale clausola di razionalizzazione del sistema punitivo, e l’eccezione rappresentata dall’abitualità della condotta che ne impedisce l’operatività; il Collegio richiama i criteri stabiliti nel 2016 dalle Sezioni Unite Tushaj, valorizzando l’esigenza che l’abitualità si concretizzi nella protrazione dell’illecito, cristallizzata in almeno due ulteriori episodi tipici omogenei rispetto al reato oggetto di giudizio, ognuno dei quali dev’essere ricostruito con rigore probatorio, analisi dei relativi elementi costitutivi, individuazione del tempo e del luogo di commissione e, soprattutto, sottoposizione al vaglio dialettico delle parti; la decisione censura la Corte territoriale che, nel revocare la declaratoria di tenuità pronunciata in primo grado, aveva fatto leva su un’unica precedente sentenza di patteggiamento, sulle sommarie informazioni dell’acquirente e su un arresto successivo non convalidato, senza tuttavia verificare in sede di istruttoria l’esistenza di due episodi aggiuntivi pienamente tipici e senza garantire alla difesa la possibilità di contestare i dati investigativi, così violando il dovere di motivazione rafforzata che grava sul giudice d’appello in ipotesi di riforma in peius; la Cassazione rimarca che l’onere probatorio relativo all’abitualità non può ridursi a un rinvio a precedenti di polizia o a notizie di reato di esito ignoto, poiché tali elementi, in assenza di accertamento concreto, specifico e dialettico, non superano la soglia della mera congettura e si pongono in contrasto con il diritto alla prova, con l’art. 125, comma 3, c.p.p. in tema di motivazione e con il principio di legalità sostanziale, imponendo pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio a diverso giudice affinché proceda a nuova valutazione conforme ai parametri indicati.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la sentenza in commento (Cass. Pen. VI Sez, Sentenza del 29 maggio 2025, n. 20123) fai click qui.