Massima
Il Tribunale di Napoli Nord (Sent. n. 2885/2017), richiamando un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 45037/2010), ha ribadito che gli episodi sporadici di violenza non integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia (Nel caso di specie il Tribunale ha assolto il prevenuto in quanto gli episodi di violenza denunciati dalla persona offesa erano soltanto due, peraltro, a giudizio del Tribunale, piuttosto generici mancando inoltre la prova fisica della violenza subita così come referti medici probanti e conseguenze in termini di salute).
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza
Testo della Sentenza Tribunale Napoli Nord, sez. II, 01/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.01/12/2017), n. 2885
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Seconda Sezione Penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesco Chiaromonte, alla pubblica udienza del 9.11.2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
P.C. nato a Mugnano di Napoli il 16.11.1975 libero e assente
IMPUTATO
Del delitto di cui all’art. 612 bis comma 1 e comma 2 c.p., per aver minacciato e molestato la coniuge L.C. in modo da cagionare nella predetta un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da ingenerare nella stessa un fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti nonché da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, a cambiare utenza telefonica e a limitare le proprie uscite, con condotte reiterate consistite, fra l’altro, nel minacciare ripetutamente di ucciderla, nell’inviarle un elevato numero di messaggi dal tenore minatorio e ingiurioso, nel pedinarla di continuo, nel controllarle le uscite e gli spostamenti anche mediante la installazione all’interno dell’autovettura in uso alla signora C. di strumentazione idonea alla captazione delle conversazioni ambientali;In Giugliano in Campania dal mese di settembre 2014 fino al mese di marzo 2015
Svolgimento del processo
Svolgimento del processo
Il PM emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato suindicato.
All’udienza del 23.02.17 veniva escussa la persona offesa e si procedeva all’acquisizione della sua denuncia e del materiale fotografico relativo all’apparecchio elettronico rinvenuto nella sua auto.
In prosieguo istruttorio in data 20.04.2017 si procedeva all’escussione dei testi P. e F. richiesti dal PM e dei due testi della difesa: D. e M.
All’udienza successiva del 13.07.2017 veniva escusso l’avvocato M.
In data 05.10.2017 si procedeva all’escussione dell’ispettore M., l’imputato rendeva il suo esame ed infine il Tribunale, ritenuta la causa ormai matura per la decisione, dichiarava chiuso il dibattimento e utilizzabili le prove raccolte rinviando la discussione all’udienza odierna su richieste degli avvocati.
All’udienza odierna le parti rassegnavano pertanto le rispettive conclusioni ed il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, adottava la propria decisione con dispositivo, riservandone i motivi in 30 giorni.
Motivazione
Motivazione
All’esito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, questo Giudice ritiene non provata la responsabilità penale per il recito così come contestato dalla pubblica accusa.
Ed invero dalla ricostruzione del fatto emergeva una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto al reato in epigrafe.
Nel corso del suo lungo e delicato esame testimoniale la persona offesa lamentava comportamenti persecutori nei suoi confronti da parte di suo marito, iniziati nel settembre del 2014 successivamente alla sua volontà di separarsi a lui manifestata dalla stessa in quel periodo.
Ella raccontava di aver avuto un rapporto matrimoniale sereno sino a quel momento, si erano sposati nel 2009, avevano una figlia di sette anni, all’inizio tutto andava bene finché il suo coniuge iniziava a trascurarla e dunque lei, dopo aver provato a parlargliene ma invano, circa cinque anni dopo decideva di rompere il rapporto tra loro non vedendo alcuna possibilità di recuperare la situazione.
Da quel momento in poi “mio marito era come se fosse impazzito, ha iniziato a seguirmi, ha iniziato ad accusarmi di avere una relazione extraconiugale, pretendeva di controllare il mio cellulare continuamente, il tablet, i miei spostamenti.
Mi chiedeva continuamente io dove andassi, dove dovessi andare e quando rientravo dove fossi stata, sempre con tono accusatorio”, così riferiva testualmente la signora C.
Un episodio violento di cui la signora riferiva sarebbe accaduto il 21 settembre del 2014, in seguito a una lite coniugale per una foto che ritraeva il volto della signora il giorno del matrimonio pubblicata dall’amica S.P. su Fb senza il consenso del P.C..
Da lì la signora raccontava durante la sua testimonianza che il marito avrebbe prima minacciato la P. e poi se la prendeva con lei mettendole le mani addosso dopo averle proferito insulti vari come “Vergognati, fai schifo”, (omissis).
I sospetti della signora aumentavano col verificarsi di alcuni episodi specifici, come ad esempio quello denunciato accaduto in un bar alla presenza della sua amica la signora S.P.
“Ero in compagnia di un’amica, ci siamo fermate in un bar a prendere qualcosa perché ero piuttosto scossa in quel periodo e la mia migliore amica mi ha fatto notare che era appena passato mio marito fuori questo bar.
La cosa mi è sembrata alquanto sbrana perché oltre a non essere una zona frequentata da mio marito, il fatto che comunque lui non si fosse fermato a salutarci, cioè a farsi vedere, mi ha comunque un po’ insospettita.
Siamo uscite dal bar e praticamente tornando indietro con la macchina ce lo siano ritrovate quasi vicino, cioè che ci stava seguendo.
Ho girato la macchina e mi sono accorta che lui si era nascosto praticamente in una strada per non farsi vedere.”
Da quel momento in poi la signora raccontava che si sentiva spiata, sotto pressione e iniziava a notare che il marito sapeva tutti i suoi spostamenti anche quando lei non glieli comunicava, cosa alquanto sospetta.
Aggiungeva poi che, essendo chiaramente turbata per l’accaduto, confidava queste sue sensazioni a un’amica vicina di casa, moglie del capo di suo marito, che qualche tempo dopo gli riferiva di aver ascoltato casualmente delle conversazioni tra il P.C. e alcuni suoi colleghi circa la possibilità di inserire una cimice nell’auto per controllare gli spostamenti della C.
Quest’ultima, proseguiva il suo racconto dicendo che, appresa tale notizia, faceva controllare la sua auto dall’elettrauto il quale scopriva la presenza di un apparecchio simile a una cimice nascosto sotto il sedile del passeggero. A questo punto la signora precisava che si recava presso un negozio cinese per capire come funzionava quest’apparecchio.
Lì apprendeva che si trattava di una scatoletta che aveva all’interno una sim dati che scopriva essere intestata al P.C..
A riprova dei suoi sospetti nei confronti del marito rinveniva il caricabatterie dell’apparecchio nel garage, successivamente consegnata questa scatoletta all’avvocato civilista che l’assisteva con la separazione, come confermava lo stesso avv. M. durante il suo esame dibattimentale.
Alla prima discussione tra i due coniugi ella gli rinfacciava tale situazione ed egli ammetteva ogni addebito, dicendole che era pentito e che non l’avrebbe seguita più.
Invece ciò non accadde ma la signora raccontava che, più volte, si trovava improvvisamente suo marito con la macchina che la seguiva, per esempio quando andava a prendere la bambina a scuola o a fare la spesa ma non si trattava degli unici episodi.
Difatti la signora riferiva che in data 08.03.2015 mentre si trovava in giro con la sua auto si verificava un guasto improvviso che la lasciava a piedi.
Dunque lei decideva di chiamare l’amica per farsi venire a prendere ma improvvisamente si trovava sul luogo il P.C. che le offriva il suo aiuto pur non essendo stato avvertito dalla moglie.
Tornati a casa scaturiva una violenta discussione tra i due culminata con spinte e mani addosso da parte dell’imputato, secondo il racconto della persona offesa.
Il giorno seguente, su invito dell’avvocato civilista, il P.C. si decideva a lasciare l’abitazione coniugale, come specificava poi la stessa.
Infine, in risposta a domande e contestazioni delle parti processuali, la persona offesa chiariva di non aver mai riportato lesioni fisiche per le violenze subite, di non aver mai trovato cimici in casa che confermassero i suoi sospetti nei confronti del marito e di non aver cambiato il suo numero di telefono nonostante avesse all’inizio tale intenzione.
Successivamente l’istruttoria dibattimentale proseguiva con l’escussione della signora P., la migliore amica della persona offesa, teste del PM.
La signora, attraverso un lungo e accurato racconto degli episodi in contestazione, confermava i pedinamenti del P.C. nei confronti della sua amica raccontando l’episodio del bar, quello della spesa, della macchina e quello della foto di Facebook seguendo la stessa versione della signora C. precisando che si trattava di un collage di due foto ritraenti il volto della sua amica il giorno del matrimonio.
Precisava inoltre di non aver mai assistito a minacce né percosse dell’imputato verso la moglie ma che l’amica gli raccontava di quanto si sentisse sotto pressione psicologica per la gelosia del marito che “non voleva farla uscire in generale e soprattutto con me” per cui erano costrette a limitare le loro uscite “allo stretto necessario”.
Aggiungeva poi che era a conoscenza della cimice su racconto della sua amica e che questa circostanza confermava, secondo lei, come il P.C. facesse a sapere tutte le attività della moglie senza essere dalla stessa informato. Si proseguiva la lunga istruttoria dibattimentale con l’escussione della signora F., vicina di casa della C.
Il teste raccontava dei rapporti matrimoniali tra i due, sostenendo che fossero sempre stati buoni sino all’inizio del 2015 quando si intensificavano le liti e le urla.
Precisava di non aver mai visto il P.C. picchiare la moglie si trattava solo di violenze verbali, ma anzi sapeva che lo stesso aveva cercato precedentemente di recuperare il rapporto con la moglie tramite un percorso di mediazione familiare.
Riferiva poi la circostanza principale della sua escussione cioè quella relativa all’installazione della cimice nell’auto della C. da parte del marito: “Sì, il P.C., insieme a un’altra persona che non avevo mai visto, stavano armeggiando vicino all’auto, notai una scatoletta nera, con una luce che lampeggiava e loro la provavano questa lucina”.
Proseguiva il suo racconto dicendo che il giorno seguente riferiva quanto visto alla signora C. proprio perché la stessa gli aveva confidato più volte di sentirsi spiata, dunque era preoccupata per lei come amica.
I testi della difesa, escussi nella smessa data, raccontavano di un P.C. ottimo marito, sconvolto dalla decisione della moglie di separarsi perché non ne capiva le ragioni cosa che, secondo il teste F., giustificherebbe i pedinamenti dello stesso, probabilmente accaduti, a suo giudizio, per capirne di più e, inoltre, aggiungevano di aver incontrato più volte la C. in giro con la sua amica.
In data 05.10.2017, all’ultima udienza dibattimentale prima della discussione finale, si procedeva all’esame dell’imputato.
Il signor P.C. negava tutte le accuse a suo carico, raccontando che era stata la moglie a volersi separare perché aveva bisogno di stare da sola, quindi di comune accordo decidevano di farsi aiutare con un percorso di mediazioni familiari che era durato solo 4 o 5 incontri perché lo psicologo non aveva trovato problemi nella coppia e perché la C. diceva che non voleva andare più.
Il P.C. riferiva che durante queste fase i coniugi continuavano a vivere sotto lo stesso tetto e che sperava che il Natale potesse riappacificarli ma, non essendo accaduto tutto ciò, a marzo su consiglio del suo avvocato abbandonava il tetto coniugale.
Proseguiva il suo racconto aggiungendo che non aveva mai pedinato la moglie, ad esempio circa l’episodio del bar diceva di trovarsi lì casualmente in quel momento e negava le accuse di minacce fatte dalla P. riguardo la pubblicazione della foto su Facebook sostenendo di averla invitata semplicemente a non farlo con toni pacati.
Infine riguardo alla questione della cimice forniva una versione completamente differente dalle dichiarazioni degli altri testi.
Difatti dichiarava di aver comprato questa scatoletta nera nel negozio cinese a fine 2014, che si trattava di un antifurto, come gli avevano spiegato al negozio, resosi necessario dal momento che la macchina, di proprietà del padre ma in uso ai coniugi, veniva parcheggiata in mezzo alla strada.
Aggiungeva inoltre che la moglie era a conoscenza di ciò perché lui stesso le aveva spiegato la necessità di installare un antifurto nell’auto quando la consorte gli aveva chiesto chiarimenti dopo aver trovato una scatoletta sospetta che aveva provveduto a rimuovere dalla macchina.
Successivamente però, in risposta alle contestazioni avanzate dalle parti, precisava: che l’apparecchio, collegato ad una scheda sim, funzionava come antifurto registrando ciò che accadeva in macchina e suonando in caso di chiamata, dunque non era né una cimice né un GPS.
All’esito di quanto emerso dalla lunga e complessa istruttoria dibattimentale questo Giudice ritiene di dover riqualificare il fatto giuridico secondo la fattispecie penale prevista e punita dall’art. 572 cp.
Difatti è opportuno fare una preliminare distinzione tra il reato di atti persecutori ex art. 612 bis e quello dei maltrattamenti in famiglia sopracitato.
Il reato di maltrattamenti in famiglia può sussistere solo in quanto espressione di una condotta che richiede l’attribuibilità al suo autore di una posizione di “abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace”: “Perché sia integrato il reato in questione occorre, secondo il significato riconducibile al termine “maltrattare”, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l’agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia (o di uno degli altri soggetti indicati dall’art. 572 c.p.) mediante l’uso delle più varie forme di violenza fisica o morale.
Ne deriva che in questa fattispecie si richiede che vi sia un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube.
Se le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato” (Sez. VI, 3 marzo 2009, n. 9531; Sez. VI, 2 luglio 2010, n. 25138)
“Al di là della lettera della norma incriminatrice (“chiunque”) il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte).
Specularmente il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate”.
“Il reato di atti persecutori, invece, è un reato contro la persona e, in particolare, contro la libertà morale [cfr. Sez. V, 7.3.2011 n. 8832, che ha ritenuto “sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima”] che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.”
Le condotte di minaccia o molestia per integrare il delitto di atti persecutori, oltre che reiterate, devono risultare idonee a ingenerare certi mutamenti sul piano psichico (“perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”), o comportamentale (alterazione “delle proprie abitudini di vita”).
La Suprema Corte ricorda che il rapporto tra il delitto di atti persecutori e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis, comma 1, c.p. (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art. 612-bis, comma 1, c.p.
Parte della giurisprudenza di merito riteneva invece la concorrenza tra i due reati (Trib. Napoli, 30 giugno 2009; Trib. Lucera, 10 luglio 2009).
Tale interpretazione, tuttavia, si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che in alcune, condivisibili decisioni, ha escluso in generale il concorso apparente di norme tra i maltrattamenti e lo stalking laddove la condotta persecutoria si realizzi nell’ambito di rapporti previsti dall’art. 572 c.p. (prevalendo, in tali casi, quest’ultima fattispecie più grave).
Il concorso viene, invece, ammesso solo quando vi sia la cessazione del sodalizio familiare e affettivo: “sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612-bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale”. Ciò che per la Suprema Corte può valere, in particolare, in caso di separazione, divorzio o di “relazione affettiva” definitivamente cessata.
(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE, SENTENZA 19 luglio 2017, n. 35673)
Dunque, nel caso specifico, trattandosi di fatti accaduti durante la convivenza in costanza di matrimonio tra i due e dunque essendo entrambi della stessa famiglia, le condotte del P.C. dovrebbero rientrare più correttamente nella fattispecie penale ex art. 572 cp.
Ciò premesso, però, a ben vedere gli episodi di violenza denunciati dalla persona offesa sono soltanto due, quelli del 21.09.2014 e del 08.03.2015, peraltro piuttosto generici “mi metteva le mani addosso, mi spingeva contro il muro” mancando inoltre la prova fisica della violenza subita così come referti medici probanti e conseguenze in termini di salute.
Pertanto secondo un orientamento della Cassazione “Episodi sporadici di violenza non integrano il delitto di cui al 572″ (sent. n. 45037/2010”).
Dunque, dalla ricostruzione del fatto svolta durante il dibattimento, si ritiene che le condotte del P.C., rispetto al reato contestato in epigrafe, siano prive di qualsiasi disvalore giuridico nonché di rilevanza penale.
Ed invero bisogna tener conto se non altro della particolare situazione emotiva e psicologica del soggetto, in crisi per la richiesta di separazione fatta dalla moglie, in questo modo possono comprendersi anche gli epiteti rivolti alla signora rientranti nelle normali dinamiche matrimoniali ormai divenute tese, visto il deteriorarsi del rapporto coniugale tra i due.
Riguardo ai pedinamenti non può profilarsi il reato previsto dal capo d’imputazione per i motivi predetti ma si inquadrano in condotte compiute da un marito geloso della propria moglie, turbato emotivamente per la fine della loro relazione e ansioso di capirne di più. Ciò anche e soprattutto in considerazione del limitato arco temporale in cui tali iniziative furono prese.
Pertanto si impone l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.
Ciò ovviamente non esclude che debba e possa essere valutata in maniera parcellizzata la condotta posta in essere dall’imputato, al fine di stabilire se il fatto come descritto possa comunque integrare gli estremi di una autonoma e diversa fattispecie di reato.
Orbene la risposta al quesito non può che essere positiva con specifico riferimento alla applicazione dell’apparecchio elettronico montato all’interno della autovettura.
Si ritiene infatti che tale condotta fattuale, indiscutibilmente provata per le ragioni già dette e per quelle che seguiranno integri perfettamente la fattispecie di cui all’art. 615 bis del codice penale.
Sul punto giova evidenziare come la versione da costui fornita non possa essere considerata affatto credibile e logica.
Del tutto implausibili risultano essere le spiegazioni circa la finalità della installazione, risultando evidente che lo scopo a cui l’apparecchiatura era preposta fosse non tanto e non solo quello di geolocalizzazione, ma anche e soprattutto quello di potere ascoltare le conversazioni che si svolgevano all’interno dell’auto.
Risulta per converso chiaro e preciso il racconto del fatto compiuto dalla testimonianza della persona offesa e della sua amica e comprovato anche dalla stessa vicina di casa che aveva visto materialmente l’imputato compiere il reato sopracitato.
Dunque all’esito dell’istruttoria dibattimentale questo giudice ritiene comprovata la penale responsabilità dell’imputato per il reato suindicato.
Non resta pertanto che quantificare l’entità della pena da irrogare.
A tale fine va evidenziato come non sussistono i presupposti giuridici e fattuali per la concessione delle attenuanti generiche.
Su queste premesse si ritiene pertanto equa e congrua la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 615 bis c.p.
Sussistono in ogni caso le condizioni per disporre la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve P.C. dal fatto a lui ascritto, correttamente qualificato nel delitto di cui all’art. 572 cp, perché il fatto non sussiste.
Letti gli art. 533-535 c.p.p. dichiara l’imputato P.C. colpevole per il fatto a lui ascritto relativamente alla installazione di strumentazione idonea alla captazione di conversazioni ambientali, correttamente qualificato nel delitto di cui all’art. 615 bis cp; per l’effetto lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della parte civile costituita che si quantificano in euro 1.800,00 oltre iva cpa e spese generali nella misura del 15%, da liquidarsi in favore dello Stato.
Condanna altresì l’imputato al risarcimento danni nei confronti della parte civile costituita, danni da determinarsi con separato giudizio.
Pena sospesa.
Aversa 09.11.2017
Fonte: www.iusexplorer.it – Sito consultato il 24.09.2018

















































































