Elezione di domicilio: requisito formale inderogabile per l’appello redatto dal difensore d’ufficio
Abstract. Lo scritto esamina la recente pronuncia della Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 luglio 2025, n. 24566, che consolida l’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nel segmento temporale di vigenza anteriore alla l. 9 agosto 2024, n. 114, chiarendo che l’appello del difensore d’ufficio è inammissibile quando l’atto rechi soltanto un riferimento generico a una precedente elezione di domicilio, anziché il richiamo espresso e specifico richiesto dalla norma.
(fattispecie nella quale il difensore d’ufficio, impugnando la sentenza resa in presenza dell’imputato, depositava appello privo sia dell’allegazione formale della dichiarazione/elezione di domicilio sia di un richiamo espresso alla stessa; la Corte d’appello di Roma dichiarava l’impugnazione inammissibile; la Corte di cassazione confermava la correttezza della declaratoria, riaffermando l’esigenza di un richiamo puntuale e individuabile nel fascicolo processuale). Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 24566 del 03/07/2025.
La decisione prende le mosse dal quadro normativo introdotto dal d.lgs. 150/2022, che ha reso l’elezione di domicilio un requisito formale di ammissibilità dell’impugnazione, configurandolo quale presidio di certezza delle notificazioni. Nel periodo compreso fra il 30 dicembre 2022 e il 24 agosto 2024, il comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p. imponeva al difensore, anche d’ufficio, di depositare con l’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero di richiamarla in modo espresso e specifico, tale da consentirne l’immediata rintracciabilità nel fascicolo. La Corte d’appello capitolina ha ritenuto inidoneo il mero cenno contenuto nell’epigrafe dell’atto, reputandolo privo di “tracciabilità” giuridicamente apprezzabile; la Suprema Corte, sollecitata sul tema, ha confermato la sussistenza del filtro inammissorio, precisando che la genericità del richiamo non consente di soddisfare l’onere documentale e frustra la funzione di garanzia della norma, destinata a evitare attività di ricerca officiosa del luogo delle notificazioni. Il Collegio ribadisce che l’eliminazione postuma del comma 1-ter ad opera della l. 114/2024 non dispiega effetti retroattivi, sicché l’impugnazione proposta il 17 luglio 2024 resta soggetta al regime previgente. Viene così rafforzato l’indirizzo secondo cui la forma dell’impugnazione, specialmente quando curata dal difensore d’ufficio, costituisce elemento essenziale per l’accesso al giudizio di secondo grado, in coerenza con la funzione di deflazione selettiva perseguita dalla riforma Cartabia e con la conseguente responsabilizzazione tecnica del patrocinatore. La Corte sottolinea, infine, che il difetto del requisito è rilevabile anche ex officio, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e integra profilo di colpa professionale, atteso che la violazione riguarda un vincolo normativo chiaro nella lettera e negli arresti delle Sezioni Unite.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.
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