E’ inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile volto ad ottenere una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile volto ad ottenere una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa.

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 4, Sent. n. 29580/2025, 19/08/2025) riguarda un ricorso proposto ai soli effetti civili dalla parte civile per ottenere l’esclusione del concorso di colpa riconosciuto nei giudizi di merito. I giudici territoriali avevano confermato la responsabilità dell’imputata per lesioni stradali e il concorso della persona offesa, con condanna generica al risarcimento e provvisionale.
Massima.
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare la misura del concorso di colpa allorché sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento, giacché nel successivo giudizio civile è suscettibile di giudicato esclusivamente l’accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto, riferibile al nucleo oggettivo del reato.
(fattispecie nella quale la parte civile, pedone ferito in un sinistro stradale, aveva impugnato ai soli effetti civili per ottenere la responsabilità esclusiva dell’imputata e l’esclusione del concorso di colpa; i giudici di merito avevano ravvisato concorso della persona offesa; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse – Cass. pen., Sez. 4, Sent. n. 29580/2025, 19/08/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Sintesi della sentenza.
Premessa dei fatti. La parte civile  ricorre ai soli effetti civili avverso la conferma, da parte della Corte di appello di Caltanissetta, della sentenza del Tribunale di Gela che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputata per lesioni personali stradali ex art. 590-bis cod. pen., con condanna generica al risarcimento in solido con il responsabile civile  e con provvisionale immediatamente esecutiva. I giudici di merito avevano ravvisato un concorso di colpa della persona offesa in relazione a un’attività pericolosa svolta in carreggiata mediante prelievo di assi di ferro con gru, con ingombro della sede viaria e senza cautele segnaletiche, ritenendo violati gli artt. 161 e 162 del codice della strada; la contestazione all’imputata richiamava anche l’art. 141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Motivi di ricorso. Con il primo motivo, la parte civile deduce violazione di legge sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta della persona offesa e le lesioni, nonché erronea applicazione degli artt. 161 e 162 cod. strada, sostenendo che l’autocarro fosse in sosta, parallelamente all’asse della carreggiata, senza ostacolo al transito e senza obbligo di segnalazione, anche in ragione del luogo e della provenienza del veicolo dell’imputata. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge per disapplicazione dell’art. 2054 cod. civ., assumendo che l’imputata non avrebbe superato la presunzione di colpa. Decisione della Cassazione.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso della costituita parte civile, in presenza di condanna generica al risarcimento, volto a ottenere una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, poiché è suscettibile di giudicato nel processo civile esclusivamente l’accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto, attinente al nucleo oggettivo del reato, alla luce dell’art. 651 cod. proc. pen.. Il secondo motivo resta assorbito.
Note. La ratio decidendi si incentra sulla delimitazione dell’efficacia riflessa della sentenza penale di condanna nel giudizio civile ex art. 651 cod. proc. pen.: l’ambito del giudicato si arresta all’accertamento del fatto-reato nella sua dimensione storico-fenomenica e all’attribuzione all’imputato, restando esterna la valutazione della condotta della persona offesa e, dunque, la quantificazione del concorso di colpa. Ne discende la carenza di interesse della parte civile a impugnare per ottenere la rimodulazione della percentuale di concorso quando la condanna sia generica, poiché tale profilo non si consolida nel giudizio civile. L’assorbimento delle censure ulteriori, ivi compreso il richiamo alla presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., è conseguenza diretta dell’inammissibilità.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista