La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 47391 del 2017, ha stabilito che si configura il reato ex art. 483 c.p. allorquando in l’agente, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non aver mai riportato condanne penali. Per la Suprema Corte, tale dichiarazione del privato, si deve equiparare ad un atto pubblico destinato a provare lo specifico contenuto della dichiarazione.
Testo della sentenza Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-09-2017) 16-10-2017, n. 47391
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente –
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere –
Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere –
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FILIPPI Paola;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità;
Udito il difensore:
Il difensore avvocato RAPISARDA GIUSEPPE del foro di CATANIA insiste per l’accoglimento dei motivi di gravame;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Il difensore dell’imputato, avv. Rapisarda Giuseppe, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza, emessa in data 27 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 14 giugno 2013 dal Tribunale di Catania, a seguito di appello proposto dal Procuratore Generale, dichiarava A.G. colpevole del reato ascrittole, previsto dall’art. 483 c.p., per aver, in seno alla richiesta di licenza per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco, all’interno del bar “(OMISSIS)”, attestato falsamente di non essere sottoposta a procedimenti penali, omettendo di dichiarare la convivenza con il marito Z.M., condannato per reati di criminalità organizzata ed in stato di detenzione domiciliare.
2. Segnatamente, la Corte, dato atto della ricorrenza di precedenti penali a carico dell’imputata, per violazioni edilizie risalenti al 2005 ed al 2008, riteneva che ricorressero i presupposti per assumere che nel 2009 l’ A. avesse attestato il falso, nel dichiarare la mancanza di procedimenti pendenti a suo carico. Secondo i giudici del secondo grado di giudizio, era altresì comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese da P.G., agente di Polizia di Stato, la convivenza dell’ A. con lo Z., accertata, altresì, dai Carabinieri. Ritenuta, pertanto, la responsabilità dell’imputata, la Corte infliggeva la pena di otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. A.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando: 3.1 la carenza e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione di legge, in ordine all’affermazione di responsabilità, avendo i giudici omesso di rinnovare l’istruttoria, mediante l’acquisizione della documentazione, relativa ai procedimenti subiti dall’esponente, ed avendo i medesimi del tutto obliterato di motivare la decisione assunta, con riferimento al profilo soggettivo, da escludersi, in caso di leggerezza e negligenza, in capo all’autore. Nel caso di specie, dalle risultanze di causa, emergerebbe la totale buona fede della deducente, avuto riguardo alla struttura del modulo, da compilare, con parti non sempre comprensibili, oltre alle condizioni di scarsa scolarità e cultura dell’ A.. Esattamente, il primo giudice aveva affermato in sentenza che non era stata acquisita la prova della conoscenza dei procedimenti pendenti, prova non desumibile in via presuntiva dalla comunicazione delle facoltà, relative allo stato di imputata, tenuto conto, altresì, della data delle udienze dibattimentali, successive all’epoca di redazione della dichiarazione in contestazione. Altrettanto inidonea sarebbe la prova della convivenza con lo Z.M., posto che, secondo il primo giudice, non era stata raggiunta la prova del fatto che i numeri civici (33 e 27) della via (OMISSIS) corrispondano o meno ad un’unica abitazione ovvero a due diverse abitazioni. Sempre, secondo il primo giudice, non vi era la prova della convivenza, tra l’ A. e lo Z., alla data del 3/11/2009 ed in ogni caso l’omissione in questione non inficiava il valore giuridico della dichiarazione, in considerazione del particolare status dello Z., già condannato in via definitiva, con perdita dei diritti e delle potestà, ex art. 29 c.p., il che poteva far presumere che non facesse più parte del nucleo familiare. Le motivazioni della Corte avrebbero dovuto essere provviste di un’efficacia argomentativa superiore, a fronte della pronuncia assolutoria precedente, mentre erano apodittiche e frutto di un travisamento della prova. Sarebbe, pertanto, evidente, oltre ad un vizio argomentativo, un’erronea interpretazione dell’art. 483 c.p., costituente in effetti una norma di rinvio, stante il richiamo alle previsioni del codice penale e delle leggi speciali, da intendersi, non già limitato al semplice trattamento sanzionatorio, bensì all’adattamento della fattispecie ad una delle ipotesi previste dalla disciplina codicistica. Sarebbero, quindi, necessari gli elementi obiettivi, costituiti dalla dichiarazione di un privato, ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Ad avviso della difesa di parte ricorrente, non costituirebbe un atto pubblico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione; nè sarebbe sufficiente, in tal senso, la dichiarazione resa al pubblico ufficiale, mero destinatario della stessa, secondo la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà. Ed ancora, non rileverebbe neppure la destinazione della dichiarazione ad essere trasfusa in un atto pubblico, essendo del tutto irrilevanti la destinazione, lo scopo e gli effetti dell’attestazione. Non sarebbe, quindi, integrato il reato contestato di cui all’art. 483 c.p.. 3.2) manifesta illogicità e/o carenza di motivazione e violazione di legge, in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte adottato mere formule di stile, in relazione all’affermazione della gravità del fatto, all’elemento psicologico della fattispecie ed ai precedenti penali dell’imputata, asserzioni disancorate dalla portata effettiva dei fatti e dalla personalità della prevenuta; nè sarebbe giustificata, altresì, la mancata concessione delle richieste attenuanti generiche, non sorretta neppure da una minima motivazione, con conseguente impossibilità di critica.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è palesemente infondato.
E’ sufficiente osservare, quanto ai profili relativi alla consapevolezza del mendacio, che appare del tutto inverosimile una pretesa inconsapevolezza della sussistenza dei precedenti penali. E ciò, in considerazione delle garanzie di legge, incentrate sull’informativa dell’imputato, a nulla rilevando le date, successive rispetto alla data della dichiarazione di cui trattasi, delle udienze dibattimentali. Relativamente poi alla convivenza con lo Z., basti richiamare gli accertamenti, compiuti dalle forze di ordine pubblico, confermati dalla deposizione, resa dal teste P..
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 del 6/06/2014 e del 16/04/2009 RV 261278 e 243897)integra il delitto, di cui all’art. 483 c.p., la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, dovendosi equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione.
3. Da ultimo, va evidenziata la genericità delle censure mosse da parte ricorrente, in relazione al trattamento sanzionatorio, in considerazione delle motivazioni, svolte dal giudice del merito, incentrate sulla gravità del fatto, desumibile dalla falsità stessa dell’attestazione, circa la mancanza di precedenti penali, e dall’intensità dell’elemento psicologico.
4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed ad una somma, che si reputa equo stimare in Euro 2.000,00, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

















































































