Differenza tra Violenza e Costrizione nel Reato di Estorsione. Tribunale di Pescara Sent. 672/2024

Sintesi Sentenza n. 672/2024, Tribunale di Pescara

Il Tribunale di Pescara, nella Sentenza n. 672/2024, ha esaminato una complessa vicenda riguardante il reato di tentata estorsione, con particolare attenzione alla distinzione tra violenza e costrizione psichica. La sentenza ha ribadito che la violenza o la minaccia devono essere strumentali a creare uno stato di costrizione psichica, finalizzato all’ottenimento di un profitto ingiusto. L’imputato è stato condannato per tentata estorsione e lesioni personali, mentre è stato assolto per altri capi d’imputazione per insussistenza dei fatti.

Massima

La violenza e la minaccia costituiscono elementi essenziali per configurare il reato di estorsione, in quanto creano uno stato di costrizione psichica finalizzato all’ottenimento di un profitto ingiusto.
Il Tribunale di Pescara ha sottolineato che, affinché si configuri il reato di estorsione, deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico tra la violenza o minaccia e la costrizione psichica della vittima.
(Tribunale di Pescara, Sent., 15/07/2024, n. 672)
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Pescara

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 25/08/2024
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

– SEZIONE PENALE –

RITO COLLEGIALE

Il Tribunale di Pescara composto dai Magistrati:

Dott.ssa Marina Valente – Presidente

Dott. Gianluca Sarandrea – Giudice

Dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera – Giudice rel.

alla pubblica udienza del 15 aprile 2024, alla presenza del PM dott. Andrea Papalia, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

B.S., nato a C. il (…), residente a C. in via M. n. 12, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Maria Cecchini del foro di Pescara;

dal 16.3.2023 al 28.6.2023 obbligo di dimora in Cepagatti

non comparso, già presente

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Maria Cocchini del Foro di Pescara.

IMPUTATO

A) Reato di cui agli artt. 56 629 c p perché di fronte al rifiuto di C.S. alla quale era legato da una relazione sentimentale di consegnargli del denaro per acquistare eroina la minacciava di morte rivagendole frasi del seguente tenore “SEI UNA TROIA TI UCCIDO SE NON DAI I SOLDI SPARO A TUA MADRE E A TUO PADRE” ed altresì la colpiva con pugni e calci sugli arti superiori ed inferiori e l’afferrava per i capelli così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la donna ad elargire il denaro richiesto.

Evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà e segnatamente per il rifiuto opposto dalla persona offesa e per il tempestivo intervento di personale della Stazione Carabinieri di Cepagatti

In Cepagatti PE il 13.03.2023

B) Reato di cui agli artt. 81 cpv 629 c p perché con condotte reiterate consistite nel rivolgere a C.S. alla quale era legato da una relazione sentimentale minacce di morte indirizzate anche ai genitori della predetta costringeva la C.

ad accompagnarlo a Pescara più volte a settimana per acquistare eroina nonché a consegnargli il denaro necessario all’acquisto dello stupefacente pari ad Euro 50,00 per ogni acquisto

In Cugnoli PE Cepagatti PE e Pescara dall anno 2018 al 13.03.2023

C)Reato di cui all’ art. 612bis comma 1 e 2 c p perché anche ponendo in essere le condotte di cui ai capi di imputazione A e B sottoponeva C.S. alla quale era legato da una relazione sentimentale a reiterate condotte persecutorie consistite in atteggiamenti possessivi nell’aggredirla verbalmente ingiuriandola e minacciandola di morte con frasi del tipo “SEI UNA TROIA TI UCCIDO SE NON DAI I SOLDI SPARO A TUA MADRE E A TUO PADRE” nonché nell’ aggredirla fisicamente, in un’ occasione afferrandola per i capelli e colpendola con calci e pugni sugli arti superiori e inferiori per l’effetto cagionandole le lesioni descritte nel capo di imputazione D) condotte tali da ingenerare nella C. un perdurante stato di ansia e di fondato timore per 1 incolumità propria e dei propri familiari.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona alla quale è fegato da relazione affettiva.

In Cugnoli (PE), Cepagatti (PE) e Pescara dall’anno 2018 al 13.03.2023

D) Del reato di cui agli artt. 582 585 in relazione agli artt. 576 comma 1 nn. 1 e 51 e all. art. 577 comma 1 n I c p perché al fine di commettere il reato di cui al precedente capo A colpendo C.S. alla quale era legato da una relazione sentimentale con un pugno sull’avambraccio destro nonché afferrandola per i capelli e colpendola con calci e pugni sugli arti superiori e inferiori le cagionava “algia reg nucale, algia braccio sx con abrasione avambraccio, ecchimosi su entrambe le tibie sempre da riferiti colpi inferti” Con le aggravanti di aver commesso il fatto:

– al fine di eseguire il reato di cui al capo A;

– quale autore del reato di cui all’ art. 612 bis c p nei confronti della stessa persona offesa;

– in danno di persona alla quale è legato da relazione affettiva

In Cepagatti (PE) il 13.03.2023

Con la recidiva reiterata nel quinquennio

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con Decreto del 10.5.2023, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio immediato di B.S. per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All’udienza del 18.9.2023 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All’udienza del 16.1.2024 sono stati esaminati i testi C.S. e D.D.F. ed è stato esaminato l’imputato. In pari data, il pubblico Ministero ha depositato documentazione costituita dal certificato 118 dell’Intervento in favore della C. del 13.3.2023.

Quindi, all’udienza del 15.4.2024, esaurita la discussione, il Collegio ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

L’istruzione espletata non ha dato riscontro alla prospettazione accusatoria, se non nei seguenti termini.

All’udienza del 16.1.2024 C.S. ha riferito di avere intrapreso una relazione sentimentale con B.S., conosciuto nel 2017.

La teste ha riferito che sia lei che il compagno facevano uso di sostanze stupefacenti e che, proprio il consumo di droga aveva contribuito ad incrinare il loro rapporto, inizialmente sereno.

In diverse occasioni, la C. aveva acquistato con denaro proprio sia la propria dose di sostanza stupefacente che quella necessaria al suo compagno. In un’occasione, in particolare, il 13 marzo 2023, il B., molto nervoso perché in astinenza, e bisognoso di denaro, di cui non disponeva, era stato molto aggressivo e l’aveva colpita con calci e pugni, cagionandole, come da referto acquisito agli atti del fascicolo dibattimentale, “algià regione nucale, algia braccio sx, con abrasione avambraccio… ecchimosi su entrambe le tibie”.

Benché sollecitata dal pubblico Ministero, la teste ha effettivamente rammentato di avere ricevuto, proprio in tale occasione, anche minacce dal B., finalizzate, come anche le percosse a convincerla a consegnargli il denaro necessario per l’acquisito di sostanza stupefacente.

In particolare, in sede di querela, ella aveva dichiarato che “all’ennesima richiesta di denaro da parte di B.S. e di accompagnarlo a Pescara per l’approvvigionamento dello stupefacente ho detto no e alla mia negazione lo stesso ha iniziato a inveire con frasi minacciose e offensive, come spesso accade, del tipo “sei una troia, ti uccido, se non mi dai i soldi sparo a tuo padre e tua madre, mi devi accompagnare a Pescara”. La teste, in merito, ha dichiarato che effettivamente l’imputato le si era rivolto in quei termini, al precipuo scopo di indurla a recarsi a Pescara e acquistare per lui la sostanza stupefacente. Ha tuttavia precisato che l’imputato non è riuscito nell’intento, in quanto la stessa C. aveva guidato vettura sino alla locale caserma dei carabinieri, tanto che i militari ivi presenti potevano osservare le fasi finali della vicenda e soccorrerla, anche contattando il 118.

Inoltre, la C. ha dichiarato che, in verità, quella appena descritta era stata l’unica occasione in cui era stata minacciata o percossa per ottenere che si recasse a Pescara era stata quella del 13.3.2023. Ella ha negato che le condotte aggressive del B. fossero quotidiane o frequenti, specificando che le liti erano sempre dovute alla necessità per entrambi di procacciarsi sostanza stupefacente. Quanto alle ulteriori condotte aggressive ascritte all’imputato, pure ammettendo di essere stata attinta da “qualche calcio o qualche pugno”, ella è stata estremamente vaga, non riuscendo a circostanziare tali situazioni.

Inoltre, ha negato che il B. le chiedesse denaro per acquistare sostanza stupefacente, e ha precisato che erano soliti recarsi a Pescara insieme per acquistare la sostanza stupefacente, ma che era lei a pagare per entrambi.

La teste ha dichiarato che la relazione sentimentale co il B. era ancora in corso e che, in effetti, ella viveva nella propria automobile con l’imputato. I rapporti erano sereni e il B. aveva anche trovato un’occupazione.

Il teste D.D.F., Appuntato scelto dei carabinieri in forza alla stazione di Cepagatti, ha riferito che, in data 13.3.2023, intorno alle ore 15.00 si trovava davanti alla stazione dei Carabinieri di Cepagatti e vedeva sopraggiungere una vettura Opel corsa, che veniva parcheggiata davanti alla stazione. Ne discendevano due persone, riconosciute dai militari per C.S. e B.S., che discutevano animatamente. In particolare, la C. chiedeva aiuto, urlando e il B. proferiva al suo indirizzo frasi del tipo “portami a Pescara sennò ti uccido”.

Alla luce della testimonianze acquisite in sede dibattimentale, deve rilevarsi come certamente sia risultato provato il reato di cui al capo A) dell’imputazione. In particolare, in ordine all’episodio occorso il 13.3.2023, nel corso del quale la C. è stata minacciata e percossa dal B. che pretendeva di essere accompagnato a Pescara, la ricostruzione della vicenda offerta dalla p.o. risulta corroborata sia dalla testimonianza del D.D., che, come altri militari ha osservato direttamente una parte dell’aggressione e ha udito il B. minacciare di morte la C. palio scopo di costringerla ad accompagnarlo in città, sia dal certificato medico acquisito agli atti del fascicolo dibattimentale.

Orbene, certamente la condotta posta in essere dal B. integra il reato di cui all’alt. 629 c.p. (nella sua forma tentata, atteso che l’imputato non è riuscito nell’intento a cagione della reazione della p.o. che si è recata dai carabinieri per chiedere aiuto).

La fattispecie incriminatrice, infatti, sanziona “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

La condotta incriminata consiste, evidentemente, nell’uso di violenza o minaccia diretto, prima a creare uno stato di costrizione psichica e ad ottenere, poi, un profitto ingiusto per sé o per altri con altrui danno. Tra vis e costrizione deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico. In merito, la giurisprudenza di vertice ha affermato che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. II, n. 11922/2013; Cass. II, n. 2833/2013; Cass. II, n. 36698/2012; Cass. II, 20 maggio 2010; Cass. V, 22 settembre 2009; Cass. II, 16 giugno 2004; Cass. III, 10 aprile 2001; Cass. VI, 26 gennaio 1999; Cass. I, 13 febbraio 1995; Cass. II, 15 maggio 1991).

E evidente come nel caso di specie, la minaccia e la violenza agita da parte del B. fossero strumentali ad conseguire il risultato indicato dalla C., i.e. essere trasportato a Pescara e ottenere la sostanza stupefacente a spese della p.o., risultato che, a sua volta, costituisce un profitto ingiusto, come L’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Cass. II n. 16658/2008). L’ingiustizia che deve connotare il profitto va intesa in senso ampio e cioè come contrarietà al diritto (profitto ingiusto come profitto conseguito contra jus) sia come mancanza di supporto normativo (profitto conseguito sine jure). Nel caso di specie, la prestazione pretesa dal B., non dovuta dalla C. e non tutelata dall’ordinamento, sarebbe stata determinata, ove l’imputato fosse riuscito nell’intento, dalla valenza intimidatoria della minaccia e della violenza poste in essere dall’imputato. Concorre con il reato di tentata estorsione quello di lesioni, atteso che il B., aggredendola fisicamente, ha cagionato alla C. le lesioni refertate dai sanitari intervenuti e descritte nell’imputazione, a L’imputato va quindi condannato per i reati di lesioni e tentata estorsione, come indicati nei capi A) e D) dell’imputazione.

Non risultano provate, invece, le condotte ascritte all’imputato ai capi B) e C9 dell’imputazione. Quanto alla reiterazione delle condotte estorsive da parte del B., deve rilevarsi che la C. ha riferito che, ancorché fosse ormai una loro abitudine di coppia quella di recarsi a Pescara e acquistare sostanza stupefacente a spese della C., tale scelta non era dovuta né ad un’imposizione né ad una richiesta del B., al quale non possono essere ascritte, con certezza, ulteriori condotte estorsive.

Analogamente, non è stata descritta alcuna condotta persecutoria del B. dalla teste C.. Ella ha riferito che la loro relazione era turbolenta e ha fatto un vago riferimento, non circostanziato nel tempo e nello spazio, a percosse subite nel corso di tali discussioni. È evidentemente insufficiente, una tale descrizione dei fatti, a fondare la pronuncia di responsabilità del B. per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 612 bis c.p.

Ne segue che l’imputato deve essere assolto per i reati di cu ai capi B) e C) dell’imputazione per insussistenza dei fatti in essi descritti.

Al fine di adeguare la pena all’entità del caso concreto, e tenuto conto del comportamento processuale della difesa dell’imputato, possono riconoscersi all’imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata recidiva.

Il medesimo contesto spazio temporale in cui si sono realizzati i fatti oggetto di contestazione e la ricorrenza di un unico disegno criminoso, fanno ritenere applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 81 cpv. c.p.

Tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta processuale dell’imputato e dell’occasionalità della condotta tenuta, pena equa nel caso di specie risulta dunque essere quella di anni uno e mesi nove di reclusione (ritenuto più grave il reato di cui all’art. 629 c.p., pena base anni uno e mesi otto di reclusione, già ridotta di due terzi in applicazione dell’art. 56 c.p., aumentata di mesi uno nella misura finale per la continuazione con il reato sub D)).

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta, ai sensi dell’art. 535 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti dai quali l’imputato è gravato non sono ostativi al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara B.S. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e D) dell’imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto Part. 530 c.p.p. assolve B.S. dai residui reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Pescara, il 15 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024.