Detenzione e spaccio di sostanza stupefacente – Sospensione condizionale della pena e perdono giudiziale – La posizione della Corte di Appello di Catania, Sezione Penale per i Minorenni

Per la Corte di Appello di Catania, Sezione Penale per i Minorenni (Sent. n. 45/2018) non può essere concesso il perdono giudiziale all’imputato del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (anche se incensurato) che ha manifestato disinteresse per il processo che lo coinvolge. Per contro, può essere invece sospesa la pena, se: a) l’imputato è incensurato; b) il fatto non è eccessivamente grave; c) non vi sono elementi che facciano pensare ad uno stabile e radicato inserimento del giovane in un contesto deviante tali da ritenere che lo stesso si astenga in futuro dal commettere nuovi reati anche grazie all’effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista in Catania

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

 

La Corte di Appello di Catania, Sezione Penale per i Minorenni composta da:

  • Dott.ssa DOMENICA MOTTA PRESIDENTE
  • Dott.ssa CONCETTA PAPPALARDO CONSIGLIERE
  • Dott.ssa MARCELLA CELESTI CONSIGLIERE
  • Dott.GIOVANNI SOLLIMA COMPONENTE PRIVATO
  • Dott.ssa GRAZIA CANNAROZZO COMPONENTE PRIVATO

Con l’intervento del Dott. Angelo BUSACCA, sostituto Procuratore Generale della Repubblica, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa contro:

S.M. (…), LIBERO PER QUESTO FATTO – ASSENTE

AVV. DAVIDE TUTINO DEL FORO DI CATANIA – DIF.RE (…) PRESENTE –

IMPUTATO

Del reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 perché deteneva illecitamente al fine di cederla a terzi grammi 6,1 di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a circa 28,8 dosi medie singole. Reato commesso in Catania il 16 dicembre 2016.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza pronunciata in data 5.12.2017 il Tribunale per i Minorenni, dopo aver affermato la responsabilità penale di S.M. in ordine al reato di cui all’art. 73 comma D.P.R. 309/90 (“perché deteneva illecitamente al fine di cederla a terzi grammi 6,1 di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a circa 28,8 dosi medie singole. Reato commesso in Catania il 16 dicembre 2016), lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, così determinata: pena base mesi sei  di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ridotta a mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ex art. 98 c.p..

Il T.M. affermava la responsabilità dell’imputato alla luce delle emergenze processuali che analiticamente indicava e dalle quali si evinceva che l’imputato era stato sorpreso da agenti del Commissariato  Centrale di Catania mentre, in una zona della città nota per l’attività di spaccio (via delle Finanze), si avvicinava al conducente di un’autovettura ivi parcheggiata con il motore acceso con in mano un involucro di carta stagnola, contenente sostanza stupefacente; che le analisi quantitative e qualitative effettuate sulla sostanza stupefacente sequestrata all’imputato (trovato anche in possesso della somma di euro 70,00) avevano accertato la natura, il quantitativo e la possibilità di dosi di cui all’atto di imputazione.

Con atto depositato in data 22.1.2018 il difensore di S.M. proponeva appello avverso detta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello:

  • Omessa valutazione di argomenti favorevoli all’imputato / Pronuncia di sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale
  • Eccessività del trattamento sanzionatorio. Omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche

e chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, volesse:

in via principale, pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione di perdono giudiziale;

in via subordinata, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e le circostanze attenuanti generiche e dunque determinarsi la pena irroganda nei minimi edittali di legge.

Il decreto di citazione veniva ritualmente notificato all’imputato (presso il domicilio eletto) e al suo difensore.

All’udienza del 20.4.2018, ove l’imputato era assente, il PG chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il difensore insisteva nell’appello, la Corte poneva la causa in decisione.

***

Con il primo motivo di appello formulato, il difensore di S.M. lamenta la mancata concessione del perdono giudiziale, assumendo che in casi analoghi (e anche più gravi) di spaccio altri tribunali minorili hanno concesso il detto beneficio, che il suo assistito è un incensurato e che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non vi sono elementi che consentano di escludere che quest’ultimo si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati.

Con il secondo motivo lamenta (per la parte che qua immediatamente interessa) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.

Il perdono giudiziale p disciplinato dall’art. 169 c.p., e svolge un ruolo importante all’interno del sistema penale minorile. Esso viene concesso quando sia possibile presumere, alla luce degli indici di cui all’art. 133, che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, se pur subordinatamente alla presenza di determinate soglie di pena detentiva o pecuniaria fissate in concreto. Si tratta di un istituto ispirato a finalità di prevenzione generale, venendo infatti applicato ove si ritenga che la mancata irrogazione della sanzione risulti più utile per il minore rispetto alla sua applicazione. Ed invero, la concessione del detto beneficio, con il quale lo Stato rinuncia a dar corso alla propria pretesa punitiva che l’accertamento della piena colpevolezza dell’imputato avrebbe reso inevitabile, presuppone una positiva valutazione della personalità dell’interessa ed una prognosi affidabile in ordine alla sua capacità di praticare un valido percorso di reinserimento nel mondo delle regole con il conseguente consapevole rifiuto di ulteriori esperienze devianti. Quindi, per giungere ad una tale statuizione, la quale esclude che per un certo fatto di reato il colpevole debba subire una pena, occorre la certezza prognostica dell’inutilità della detta pena, essendovi piena prova del fatto che l’autore del reato, attraverso un concluso e soddisfacente percorso di rivisitazione, non abbia più necessità di attingere alla funzione rieducativa della pena.

L’istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena sono connotati da uno stesso presupposto applicativo, essendo entrambi subordinati al fatto che il giudice presuma, “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., (artt. 164 e 169 c.p.), che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La scelta tra il concedere il perdono giudiziale ovvero la sospensione condizionale della pena è rimessa, dunque, al potere discrezionale del giudice di merito.

Il criterio di scelta dell’uno o dell’altro beneficio non è suscettibile di scrutinio di legittimità, quando la scelta si riveli sorretta da una adeguata e congrua motivazione, scevra da vizi logici, che dia conto della ritenuta opportunità di rafforzare il progetto di ravvedimento dell’imputato grazie all’effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna (Cass. Pen n. 16017/2014).

Alla luce di tali principi, ritiene la Corte che correttamente non sia stato concesso il perdono giudiziale.

Emerge pacificamente dagli atti il minore dal 7 aprile 2017 si è allontanato dal CARA di Mineo (ove si trovava dal gennaio dello stesso anno), rendendosi da allora irreperibile e cosi precludendo agli operatori dell’USSM ogni accertamento sulla sua personalità e sulla sua rielaborazione della presente vicenda giudiziaria.

Alla luce di tale circostanza di fatto – che di per sé depone per un disinteresse dell’imputato per il processo in esame – appare evidente come manchi agli atti elemento alcuno da cui desumere l’inutilità della pena inflitta al giovane per avere lo stesso integralmente rivisitato il proprio comportamento e indirizzato il proprio futuro stile di vita verso il rifiuto di scelte devianti.

Per contro, la sua incensuratezza, la non eccessività gravità del fatto ascrittogli, la mancanza agli atti di elementi che facciano pensare ad uno stabile e radicato inserimento del giovane in un contesto deviante fanno ragionevolmente ritenere che lo stesso si astenga in futuro dal commettere nuovi reati anche grazie all’effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna.

Così come richiesto anche dal P.M. in seno al giudizio di primo grado, va pertanto disposta la sospensione condizionale della pena inflitta all’imputato dal T.M., che in questa sede va confermata.

Non meritano accoglimento le censure relative all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (anch’esse contenute nel secondo motivo di appello).

La pena base determinata dai primi giudici è corrispondente al minimo edittale e la stessa è stata ridotta di 1/3 ex art. 98 c.p..

Non merita poi accoglimento la richiesta delle attenuanti generiche, espressamente avanzata dal difensore dell’imputato solo nella presente fase di gravame e peraltro senza alcuna motivazione.

La ratio della previsione normativa delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazione del fatto quanto del soggetto che si è reso responsabile (tra le tante Cass. 17.3.2013 n. 7562) e nel caso di specie, anche caratterizzato da una condotta processuale dell’imputato non certo collaborativa, non emergono ragioni che giustifichino un’ulteriore mitigazione della pena.

Ai sensi dell’art. 544 comma 3 c.p.p. viene fissato in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza pronunciata in data 5.12.2017 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, appellata da S.M., ordina che la pena inflitta resti sospesa alle condizioni e per i termini di legge.

Conferma nel resto.

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

 

Depositato in cancelleria il 10.5.18