Detenuto danneggia un bastone e incendia una coperta. Il reato ex art. 635 c.p. è procedibile d’ufficio

Detenuto danneggia un bastone e incendia una coperta. Il reato ex art. 635 c.p. è procedibile d’ufficio.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Abstract
Il presente articolo, ricostruisce brevemente, la ratio decidendi enucleata dalla Corte di cassazione (Sez. II, sent. n. 20994/2025) in tema di procedibilità del delitto di danneggiamento di beni dell’Amministrazione penitenziaria, precisando l’ambito operativo dell’art. 635, comma 2, n. 1, c.p. e dell’art. 625, primo comma, n. 7, c.p..

Massima. 
Il delitto di danneggiamento aggravato previsto dall’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., quando la cosa offesa è destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, è procedibile d’ufficio, atteso che la querela della persona offesa è richiesta solo per i fatti concernenti cose esposte alla pubblica fede (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 20994/2025, depositata il 05/06/2025).

Il Tribunale di Teramo aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell’imputata, ritenendo che l’evento lesivo—rottura di un bastone di legno e incendio di una coperta di dotazione carceraria—ricadesse nella previsione dell’ultimo comma dell’art. 635 c.p. relativa alle cose «esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede»; la Corte di cassazione, su ricorso immediato del Procuratore generale, ha ricondotto la fattispecie all’alveo dell’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in combinato disposto con l’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., qualificando i beni danneggiati come “cose destinate a pubblico servizio”, onde riaffermare la procedibilità d’ufficio; il decisum precisa che la deroga querelatoria opera esclusivamente per il sotto-insieme delle cose esposte alla pubblica fede, costituendo norma di stretta interpretazione insuscettibile di estensione analogica; l’annullamento della sentenza di merito comporta il rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente ai sensi dell’art. 628 c.p.p., in ossequio al principio per cui la sentenza assolutoria resa in udienza pubblica è appellabile e, se annullata su ricorso per saltum del Pubblico Ministero, deve proseguire dinanzi al giudice di secondo grado; la pronuncia valorizza, sotto il profilo del diritto sostanziale, la natura di elemento costitutivo e non di circostanza aggravante della qualifica “cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblico servizio”, chiarendo che la tutela rinforzata per le cose esposte alla pubblica fede costituisce eccezione rispetto alla regola della procedibilità d’ufficio; il ragionamento ermeneutico consolida la linea interpretativa che individua nell’interesse pubblicistico sotteso alla conservazione dei beni destinati al servizio dell’amministrazione statale la ragione dell’obbligatorietà dell’azione penale, anche quando il valore patrimoniale dei medesimi risulti modesto; la Corte espunge ogni rilievo alla qualificazione formale dell’imputazione effettuata dal giudice di merito, poiché il nomen juris dell’aggravante non muta la natura tipica del fatto quando l’oggetto materiale rientra nel catalogo dell’art. 625 n. 7 c.p..

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 20994/2025, depositata il 05/06/2025) , fai click qui.