Il Tribunale di Firenze richiamando costante e consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo. Nel caso di specie, il Tribunale ha altresì disposto la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali ex art. 542 c.p.p. per esercizio pretestuoso del diritto di querela.
Testo della Sentenza del Trib. Firenze, Sent., 03-08-2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE
Il Giudice Monocratico dott. Gaetano Magnelli all’udienza del giorno 10 giugno 2016
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel proc. pen. n. 5235 / 2015 R.G. – n. 18169 / 2012 R.G.N.R.
nei confronti di :
F.A., nata a R. il (…),
PRESENTE
elettivamente domiciliata in via Di Barbano 1 Firenze presso avv. Marco Ungar
difesa di fiducia dall’avv. MARCO UNGAR del Foro di Firenze con studio ivi in via Di Barbano n.1
IMPUTATA
art. 81, 388 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, eludeva l’esecuzione del provvedimento emesso dal giudice del Tribunale di Firenze (del 17.11.2011) con il quale prescriveva che B.M., padre dei minori F. e A., potesse “tenere i propri figli tre volte alla settimana per un’ora il pomeriggio dopo l’orario scolastico e sino alle 17.30, nonché ogni 15 gg dal venerdì alla domenica alle 20.30”. In particolare, nonostante il provvedimento citato, non consentiva a B.M. di tenere i propri figli nei periodi previsti decidendo arbitrariamente di posticipare il rientro dalle proprie ferie e allontanandosi dal domicilio di Firenze con i figli, in violazione degli accordi presi e senza il consenso del B..
Accertato in Firenze il 16.08.2012, il 29.12.2012, 12.01.2013.
Individuata le persona offesa in
B.M., nato a L. il (…), residente in via da V. 23 F.
Parti presenti :
il P.M. in persona del dott. F.CASTELVECCHI, Vice Proc. On. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
il difensore dell’imputato avv.to M. Ungar.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A seguito di notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 16.1.2015, l’imputata F.A. veniva chiamata a comparire avanti al giudice monocratico del Tribunale di Firenze per l’udienza del 16.10.2015, alla quale risultava presente.
Verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava l’apertura del dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle stesse.
Alla successiva udienza del 27.5.2016 era presente la p.o. B.M. che, rappresentato dall’Avv. Mattia Alfano, affermava di essere venuto a conoscenza del processo solo il giorno precedente rispetto a tale udienza e quindi chiedeva un rinvio per potersi costituire parte civile. Il Giudice dichiarava tardiva l’eccezione sollevata dall’Avv. Alfano considerato il fatto che, al momento della querela, la p.o. aveva dichiarato la propria residenza in via L.D.V. n. 23 e così aveva fatto anche in data 26.1.2013 e tale riferimento era rimasto invariato sia per l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. sia per il decreto di citazione a giudizio – quest’ultimo fu infatti notificato alla p.o. per raccomandata, depositata per irreperibilità del destinatario il 15.06.2015 – e perciò le ricerche non potevano essere fatte in altro luogo.
Alla stessa udienza veniva acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e si procedeva all’escussione del teste, persona offesa, B.M., che riferiva di aver avuto due figli con l’imputata, A. e F.B., e di essersi separato dalla stessa nel novembre 2011.
Il B. riportava che il 17.11.2011 era stato stabilito dal provvedimento del giudice civile in sede di separazione coniugale che lo stesso potesse recarsi nel domicilio coniugale, posto in via del Saletto n.2, un’ora al giorno per tre volte alla settimana per eseguire la terapia al figlio, affetto da tetraparesi spastica da meningo-encefalite, ed in più, due fine settimana al mese, per poter stare con i figli dal venerdì pomeriggio alla domenica. Inoltre il B. sosteneva che il giudice civile avesse poi anche regolamentato la ripartizione delle vacanze estive in 15 giorni per ciascun genitore.
Il B. aveva sporto una prima querela in data 26.08.2012 in quanto lamentava il fatto che la F. non avesse rispettato le prescrizioni del suddetto provvedimento presidenziale. L’imputata infatti aveva portato i figli in montagna in Abruzzo dalla nonna e sarebbe dovuta tornare il 26.08.2012 ed invece aveva comunicato con una mail al B. di rimanere con i figli in Abruzzo per un’altra settimana, quando in realtà da quel fine settimana sarebbe iniziata la regolare turnazione prevista dal provvedimento del Giudice.
Il B. ricordava poi un ulteriore episodio, avvenuto il 29.12.2012, rispetto al quale la F. non aveva rispettato il provvedimento del Giudice. L’imputata infatti avrebbe dovuto portare il figlio A. da Roma, dove si trovava per le vacanze natalizie, a Firenze per permettere al padre poi di portarlo a Tarquinia – casa della madre del B. – per trascorrere insieme il Capodanno, ma la F. si sarebbe rifiutata di farlo, pretendendo che il padre trascorresse il Capodanno con entrambi i figli. Il B. invece aveva rappresentato all’imputata le difficoltà di tenere con se il figlio F. – gravemente malato – nella casa di Tarquinia, non attrezzata per portatori di handicap, e alla fine lui stesso era stato costretto ad andare a prendere il figlio A. a Roma.
L’ultimo episodio in occasione del quale il B. ricordava di aver sporto querela è relativo al 12.1.2013, data in cui la F. avrebbe negato alla p.o., di ritorno da una missione a Roma, di vedere il figlio A..
Nella stessa udienza si procedeva all’esame dell’imputata, la quale, su domanda del pubblico ministero, relativamente all’episodio del 26.08.2012, riferiva che la stessa sarebbe dovuta partire con i figli per le ferie il 5 di agosto ma il giorno prima il padre aveva avuto un infarto e per questo motivo era partita per le ferie in ritardo. Di ritorno a Firenze il 18.08.2012, l’imputata portava i figli al padre il 19 e il 20 agosto e poi ripartiva per il residuo periodo di ferie il 21.08.2012 per portare i figli a Tagliacozzo dalla nonna. L’imputata riportava di aver comunicato al B. l’intenzione di rimanere in vacanza con i figli qualche giorno in più, considerando che, data la ritardata partenza per l’infarto del padre e data l’interruzione dal 18 al 20 agosto, non aveva finito di trascorrere le sue tre settimane di ferie con i bambini, così come stabilito in precedenza sulla base di accordi privati, sapendo inoltre che la regolare turnazione sarebbe ripresa solo al momento del rientro dalle vacanze. La F. tornava poi a Firenze con i figli il 31 agosto.
Relativamente al secondo episodio contestatole, del 29.12.2012, l’imputata riferiva che il 14.12.2012 i due ex coniugi si erano incontrati davanti al giudice civile per prendere accordi in merito alle ferie natalizie; in tale sede era stato stabilito che ognuno trascorresse una settimana di tempo con i figli: la settimana di Natale spettava alla F. e la settimana di Capodanno spettava al B.. L’imputata ricordava di aver ricevuto il 27.12.2012 una mail dalla p.o. con la quale lui le comunicava la sua decisione di prendere il solo figlio A. per passare il Capodanno a Tarquinia nella sua casa natale; la F. allora si proponeva di accompagnare entrambi i figli o anche solo il figlio A. a Tarquinia, dato che le sembrava illogico sostenere un viaggio fino a Firenze con entrambi i figli quando poi A. sarebbe andato col padre a Tarquinia. L’imputata tra l’altro sosteneva che dal provvedimento del giudice del 14 dicembre 2012, per più di un anno, il B. non era mai andato a visitare il figlio F., chiedendo alla stessa di poter incontrare solo il figlio A..
L’imputata in riferimento all’ultimo episodio del 12.01.2013 riportava che si trattava di un sabato e quindi di fine settimana di sua spettanza, secondo la regolare turnazione. Il B. avrebbe dovuto vedere i figli il giovedì precedente ma, non trovandosi a Firenze per impegni di lavoro, aveva preteso dalla F. di vedere il solo figlio A. il sabato 12 senza aver dato però alcun preavviso e comunque senza farle alcuna richiesta in tal senso.
Sempre alla medesima udienza veniva, altresì, escussa la teste P.R., madre dell’imputata, la quale riferiva che nell’agosto del 2012 la F. aveva portato i figli in vacanza da lei in Abruzzo – anche per essere più vicina a suo padre che viveva a Roma e che qualche giorno prima era stato colpito da un infarto – e che una mattina si era presentato a casa loro un carabiniere che si era recato a verificare, su richiesta del B., l’effettiva presenza dei figli della F. a Tagliacozzo.
La teste poi riportava che, mentre si trovava con la figlia a Roma durante le vacanze natalizie del 2012, il B. aveva preteso dall’imputata che la stessa portasse il figlio A. a Firenze perché voleva passare il Capodanno a Tarquinia solo con lui. La richiesta era sembrata loro insensata sia perché la F. sarebbe stata costretta a portare con sé in macchina fino a Firenze anche il figlio F., gravemente malato, non potendolo lasciare solo, sia perché il tragitto Roma-Tarquinia sarebbe stato molto più breve del viaggio Roma-Firenze. La teste, inoltre, ricordava che da quel momento in poi il B. non aveva più visitato il figlio F. per più di un anno.
Sulla base della produzione documentale introdotta nel fascicolo su iniziativa del pubblico ministero e del difensore dell’imputata si ricava quanto segue.
I due coniugi A.F. e M.B. si presentavano davanti al giudice civile del Tribunale di Firenze il giorno 17.11.2011 per procedere alla separazione. Il giudice stabiliva che gli stessi vivessero separati e che i figli fossero affidati loro congiuntamente, con domicilio prevalente presso la casa materna; inoltre prevedeva la possibilità per il padre di accudire il figlio F. tre volte la settimana per un’ora al giorno e di tenere a dormire il figlio A. dalla fine dell’allenamento di basket fino al mattino successivo ed inoltre di tenere con sé entrambi i figli nella casa materna ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, ma il giudice all’epoca nulla disponeva in ordine alla ripartizione delle vacanze tra i genitori.
In data 27.08.2012 il B. sporgeva querela ai Carabinieri della stazione CC Firenze Legnaia nei confronti di A.F., sua ex moglie, per non aver riportato a casa a Firenze i figli da una residenza estiva ubicata in Abruzzo il giorno concordato e cioè il 26.08.2012.
Dalle copiose e-mail prodotte si ricava che la signora F. aveva inizialmente comunicato al B. the sarebbe stata in ferie dal 4 al 21 agosto ma, già in data 18 luglio 2012, aveva avvisato la p.o. dello slittamento delle sue ferie fino al 27 agosto, tra l’altro dicendo testualmente: “non so esattamente quando torneremo dalla montagna perché spero di recuperare i giorni che perdo all’inizio del turno”.
Da un’altra e-mail dell’1.08.2012, inviata dalla F., si evince che l’imputata in quella data aveva informato il B. di aver avuto un prolungamento delle ferie fino a fine agosto e per questo motivo aveva l’intenzione di tenere con sé i figli in Abruzzo, riconsegnandoli poi al padre il 31 agosto perché questi li portasse al mare. Il giorno 17.08.2012 risulta da un’altra mail che la F. sia tornata a Firenze con i figli e vi sia rimasta fino al 21 agosto e che abbia nuovamente riferito al B. che poi sarebbe ripartita con gli stessi per la montagna.
Il 14.12.2012 i due ex coniugi si ripresentavano davanti al giudice civile per stabilire più precisamente le modalità di visita dei figli ed in questa sede veniva statuito, per le imminenti festività natalizie, che la madre sarebbe stata con i figli fino al 28 dicembre e che il padre li avrebbe invece tenuti dal 29.12.2012 fino al 5.1.2013.
Il B. inviava una mail alla F. il giorno 27 dicembre 2012 riferendole che per lui non sarebbe stato possibile prendere il figlio F. in ragione del fatto che la casa di Tarquinia, dove avrebbe passato il Capodanno, non era adatta ad un bambino affetto da tetraparesi spastica, e che per questo motivo avrebbe preso solo il figlio A.. In tale mail il B. chiedeva all’imputata, che si trovava a Roma, dove la stessa avrebbe riportato il figlio A., se a Firenze o a Tarquinia, e quando, se il 29 o il 30 dicembre. Dalle mail prodotte e dall’esame dell’imputata e della teste P. risulta che la F. si fosse offerta di portare entrambi i figli a Tarquinia il 29.12.2012 ma, data la pretesa del B. di passare le vacanze natalizie con il solo figlio A., la stessa non riportava il figlio a Firenze perché avrebbe dovuto far affrontare il viaggio in macchina anche al figlio F., gravemente malato, e questo le creava delle grosse difficoltà. Per questo motivo alla fine il B. si era recato a Roma a prendere il solo figlio A. per poi andare a trascorrere le vacanze a Tarquinia.
In merito al terzo episodio del 12.01.2013 si ricava delle mail prodotte e dalla querela sporta il 26.01.2013 che, mentre da accordi presi in precedenza tra i due ex coniugi, il B. sarebbe dovuto andare a prendere il figlio A. il giovedì 10 gennaio 2013, lo stesso abbia chiesto alla F. di prendere il figlio per trascorrere la notte con lui il sabato 12.01.2013 per il giorno stesso, quando in realtà quel in fine settimana i figli sarebbero dovuti rimanere con lei secondo la regolare turnazione.
Tutto ciò premesso, alla luce di tali risultanze processuali, non può certamente ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputata per il reato ascritto.
Infatti deve escludersi che l’imputata abbia posto in essere la condotta di elusione dell’esecuzione del provvedimento del giudice, in riferimento al provvedimento del Tribunale di Firenze del 17.11.2011.
Relativamente al primo episodio del 26.08.2012, circa le vacanze estive in Abruzzo, il giudice non aveva disposto alcunché relativamente alla suddivisione delle vacanze estive fra i genitori, essendo la decisione di trascorrere tre settimane di ferie a testa con i figli frutto di un accordo privato tra il B. e la F.. Tra l’altro le mail di risposta del B. sono tutte impositive della sua volontà di riprendere i figli il giorno 27 agosto senza alcuna forma di dialogo con l’ex moglie, contrariamente a quanto esposto in querela dove la p.o. sostiene che l’imputata gli avrebbe unilateralmente comunicato la sua intenzione di rimanere in Abruzzo qualche giorno in più solo il giorno precedente e quindi il 26 agosto 2012. Dalle risultanze processuali è invece emerso chela F. abbia informato più volte il B. della possibilità di rimanere con i figli in montagna fino a fine agosto già a partire da metà luglio.
Per quanto attiene invece al secondo episodio del 29.12.2012 relativo alle vacanze natalizie, il provvedimento del giudice del 14.12.2012 stabiliva soltanto che l’imputata tenesse i figli con sé fino al 28.12 e che la p.o. invece li tenesse dal 29.12.2012 al 5.1.2013, non statuendo in alcun modo in ordine alle modalità operative di trasferimento dei figli da una località (nel caso specifico Roma) all’altra (Tarquinia o Firenze) ma sostenendo soltanto che il B. avrebbe dovuto trascorrere le vacanze natalizie al di fuori della casa familiare. Non si comprende, allora, la pretesa della p.o. nei confronti della F. che ella riportasse il solo figlio A. a Firenze.
La condotta tenuta dall’imputata relativamente ai due episodi suddetti si pone al di fuori della soglia della penale rilevanza, sicché la stessa deve essere assolta con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” piuttosto che quella “il fatto non sussiste” che presuppone, invece, già a livello descrittivo, l’ipotetica attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice.
Veniamo infine al terzo episodio del 12.01.2013. In tale caso l’imputata, a precisa richiesta della p.o., si è rifiutata di far vedere il figlio A. al padre e quindi in questa ipotesi il fatto storico è astrattamente riconducibile alla fattispecie ex art. 388 c.p., ma concretamente tale fatto, così come ricostruito, non è idoneo ad integrare la fattispecie e per tali ragioni l’imputata deve essere assolta.
Infatti il provvedimento del giudice del Tribunale di Firenze del 17.11.2011, che stabilisce i tempi e le modalità di visita del B., disponeva che lo stesso potesse tenere con sé i figli nella casa materna ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica e, relativamente al solo figlio A., che lo potesse tenere a dormire presso la sua abitazione dopo l’allenamento di basket fino al mattino successivo. Ecco allora che l’episodio contestato non determina in alcun modo l’elusione del provvedimento del giudice, ponendosi al di fuori delle prescrizioni contenute nello stesso. Difatti si ricava dalle mail prodotte in dibattimento e dalle dichiarazioni rilasciate dall’imputata e dalla p.o. che durante quel periodo il B. fosse in missione a Roma e che quindi, trattandosi di una situazione eccezionale, i due si fossero messi d’accordo perché egli prendesse il figlio A. o il giovedì o il venerdì ma non di certo il sabato, tra l’altro nel fine settimana di spettanza della F..
A tal proposito la VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 28/02/2012 n. 9190, afferma che ” al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui è onere del genitore non affidatario di farsi carico di rispettare giorni e orari fissati nel provvedimento del giudice, posto che detto provvedimento che stabilisce che il coniuge non affidatario ha diritto di vedere e tenere con sé i figli a partire da una certa ora di certi giorni fino ad una determinata scadenza temporale, non autorizza il medesimo a scegliere “ad libitum” in quale ora presentarsi. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del dolo, occorre necessariamente leggere la condotta del genitore affidatario, a fronte della cennata condotta del genitore non affidatario, alla luce della superiore necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non già mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri.” Più in generale, circa la condotta concretamente idonea ad integrare la fattispecie in questione, si veda Cass., sez. VI, 4 maggio 2010, n. 23274 : ” in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.
In conclusione, le argomentazioni svolte impongono pertanto nei confronti dell’imputata la pronuncia assolutoria con la formula “il fatto non sussiste”.
Si dispone inoltre la condanna del querelante, M.B., al pagamento delle spese processuali ex art. 542 c.p.p. ravvisandosi nella fattispecie gli estremi di un esercizio pretestuoso da parte del B. del diritto di querela.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, visto l’art. 530 1 comma c.p.p.
ASSOLVE
F.A. dal delitto ascrittole perché, quanto agli episodi del 16.8.2012 e 29.12.2012 essi non sono previsti dalla legge come reato, e riguardo al terzo episodio il fatto non sussiste.
Visto l’art. 542 1 comma c.p.p. condanna il querelante B.M. al pagamento delle spese processuali; provveda la cancelleria a comunicare il deposito della sentenza al condannato.
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Firenze, il 10 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2016.

















































































