Decreto penale: notificazione nulla al difensore d’ufficio in presenza di nomina fiduciaria, anche con R.G. scritto a penna

Decreto penale: notificazione nulla al difensore d’ufficio in presenza di nomina fiduciaria, anche con R.G. scritto a penna

Il presente articolo analizza la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I penale, n. 21544/2025 dep. il 9/6/25, che afferma l’ineseguibilità del decreto penale di condanna quando l’atto sia stato notificato al difensore d’ufficio nonostante nel fascicolo del pubblico ministero risultasse, in data anteriore all’emissione, la nomina di un difensore di fiducia; la Suprema Corte chiarisce altresì che l’annotazione manoscritta del numero di registro generale sul modulo di nomina ha mero valore integrativo e non incide sulla validità dell’atto, né sul correlato obbligo di notificazione.

Massima
La notificazione del decreto penale di condanna è nulla quando sia eseguita presso il difensore d’ufficio benché nel fascicolo del pubblico ministero risulti previamente depositata la nomina di un difensore di fiducia; a tal fine è irrilevante che sul modulo di nomina il numero di registro generale sia stato apposto a penna, trattandosi di mera integrazione materiale che non incide sulla validità dell’atto né sull’obbligo di notificazione al difensore prescelto. La nullità inibisce la formazione del titolo esecutivo, rende tempestiva l’opposizione eventualmente proposta oltre il termine di cui all’art. 461 c.p.p. e impone la declaratoria di non esecutività ai sensi dell’art. 670 c.p.p (Cass. Penale, Sez. I, Sentenza n. 21544/2025 dep. 9/6/25).

Il provvedimento origina da incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. volto a far dichiarare l’inesecutività del decreto penale n. 4436/2014 per carenza di notificazione al difensore fiduciario; il G.i.p. aveva rigettato l’istanza assumendo l’inesistenza della nomina e la legittimità della notifica presso il difensore d’ufficio, esprimendo timore di contraffazione documentale in relazione alla copia della nomina prodotta in sede di incidente di esecuzione; la Corte di cassazione ha verificato il documento, rilevando la presenza dell’originale della procura con timbro di deposito anteriore all’emissione del decreto e con indicazione autografa del numero di procedimento, ritenuta meramente compilativa; il Collegio ha qualificato l’omissione di notifica come nullità assoluta ex artt. 170 e 178 c.p.p. incidente sulla formazione del titolo esecutivo, richiamando il precedente conforme Sez. I, n. 16023/2016; l’inesistenza della valida notificazione priva di effetti la res iudicata, sospende la decorrenza del termine per l’opposizione ex art. 461 c.p.p. e integra causa di tempestività anche in ipotesi di opposizione tardiva; la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e disposto il rinvio al G.i.p. per nuova deliberazione conforme al principio affermato, ribadendo l’onere del giudice dell’esecuzione di verificare integralmente il fascicolo processuale prima di statuire, non potendo fondare la decisione su mere supposizioni di falsità documentale.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Penale, Sez. I, Sentenza n. 21544/2025 dep. 9/6/25), fai click qui.