Criteri per l’identificazione di soggetti minori nei contenuti pedopornografici: il principio della sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 15184 del 16 aprile 2025

Criteri per l’identificazione di soggetti minori nei contenuti pedopornografici: il principio della sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 15184 del 16 aprile 2025

Massima:

Reati informatici – Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600‑quater c.p.) – Accertamento della minore età dei soggetti ritratti – Connotati fisici e denominazione dei file.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600‑quater c.p., la minore età delle persone rappresentate può essere desunta, in assenza di dati anagrafici, dalle caratteristiche morfologiche (assenza di sviluppo somatico completo, peluria limitata) nonché dalla provenienza dei file da siti internet contraddistinti da estensioni o denominazioni che evocano chiaramente contenuti pedopornografici (nel caso di specie: estensione “.young”).

Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania

Commento

Con la sentenza n. 15184 del 16 aprile 2025, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione affronta nuovamente il tema, tanto delicato quanto giuridicamente articolato, della prova della minore età nei reati di pedopornografia, precisando e consolidando un orientamento già emerso in precedenti arresti giurisprudenziali. Il caso esaminato trae origine da un procedimento penale a carico di un insegnante di sostegno, condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 600-quater c.p., ovvero per essersi consapevolmente procurato e aver detenuto materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori. La Corte d’appello di Roma, nel confermare la pronuncia di primo grado sul punto, aveva ritenuto sussistente la consapevolezza dell’imputato circa la minore età dei soggetti ritratti nel materiale informatico, desumendola dalla morfologia dei corpi rappresentati e dalla nomenclatura digitale dei files, in particolare dall’estensione “.young”, chiaro indicatore semantico del contenuto illecito. L’imputato aveva contestato tale valutazione, deducendo, tra le varie censure, l’insufficienza della motivazione della sentenza di merito con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, nonché la genericità del parametro valutativo in assenza di dati anagrafici certi. La Corte di cassazione, nel respingere il secondo motivo di ricorso, ha riaffermato  che la prova della minore età, pur costituendo un elemento costitutivo del reato e dunque non surrogabile in via presuntiva, può essere tuttavia desunta da indici logici e oggettivi. Nella specie, i giudici di legittimità hanno condiviso la valutazione espressa dai giudici di merito, sottolineando che, in assenza di indicazioni anagrafiche dirette, la minore età può essere validamente inferita da tratti fisici incompatibili con uno sviluppo corporeo adulto, come ad esempio l’assenza di peluria corporea, la morfologia del viso e del corpo, e altri elementi fisiognomici. Particolare rilievo viene altresì attribuito alla circostanza che i files informatici recavano l’estensione “.young”, ovvero una denominazione chiaramente evocativa di contenuti riferibili a soggetti adolescenti o preadolescenti. Secondo la Corte, tale elemento, in combinazione con i dati morfologici rilevati nelle immagini, rappresenta un indizio concreto e significativo, idoneo a integrare il presupposto oggettivo del reato di cui all’art. 600-quater c.p. In tale direzione, la sentenza richiama e fa espresso buongoverno del principio già enunciato dalla stessa Terza Sezione nella decisione n. 4678 del 2015 (Rv. 261883-01), nella quale si affermava che la minore età dei soggetti ritratti può essere accertata anche sulla base della denominazione del sito internet da cui il materiale è stato tratto, quando essa contenga riferimenti inequivoci a contenuti pedopornografici. La Corte ribadisce, inoltre, che il sindacato di legittimità non può estendersi alla diversa lettura del compendio probatorio, quando la ricostruzione dei fatti, come nel caso di specie, sia sorretta da un apparato motivazionale logico, coerente e immune da vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p. In assenza di travisamento della prova o di omissioni manifeste, il ricorso deve ritenersi inammissibile, non potendo la Suprema Corte sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale istruttorio. La pronuncia si colloca, dunque, in una linea interpretativa ormai consolidata, che intende garantire l’effettività della tutela penale contro i reati sessuali nei confronti dei minori anche nelle forme più insidiose, quali quelle veicolate in ambito informatico, valorizzando il ruolo della prova logica e del contesto tecnologico nella definizione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania

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