Cosa significa essere indagato per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

L’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti rappresenta una violazione specifica del nostro ordinamento giuridico, disciplinata dall’articolo 391 ter del Codice Penale. Questa disposizione mira a sanzionare chi indebitamente fornisce o consente l’uso di apparecchi telefonici o altri dispositivi di comunicazione a detenuti, o introduce tali strumenti in un istituto penitenziario. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa disposizione, poiché mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, prevenendo comunicazioni non autorizzate che potrebbero facilitare attività criminose.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

  • Fornire un telefono cellulare a un detenuto senza autorizzazione.
  • Consentire a un detenuto l’uso di un dispositivo di comunicazione non autorizzato.
  • Introdurre in un istituto penitenziario un dispositivo di comunicazione con l’intento di fornirlo a un detenuto.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova.

Cosa significa essere indagato per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Essere indagato per l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti significa essere sospettati di aver fornito o consentito l’uso di tali dispositivi in modo non autorizzato. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

La pena prevista per chi commette il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti è la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense, la pena è aumentata e varia da due a cinque anni.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 391 ter – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
  • Procedibilità: d’ufficio.

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