Cosa succede se si è indagati per furto
E’ utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato.
Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione.
Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.
La fase delle indagini è di fondamentale importanza. Perchè l’indagato per il reato di furto ha la possibilità tramite il suo difensore di poter chiarire l’oggetto degli addebiti, presentare memorie e poter interloquire con il magistrato, il più delle volte con propri ausiliari.
Se il Pubblico Ministero non intende archiviare la tua posizione, da inizio al processo, formulando l’imputazione a carico dell’indagato che diventa così imputato.
Quanto durano le indagini per il reato di furto?
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato (335).
- il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità.
- Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni
Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione, pari a:
- tre mesi dalla scadenza del termine di durata delle indagini (articolo 405, comma 2);
- tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, comma 3 e 4, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;
- nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.
RICHIESTA DI PROROGA:
Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi.
Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie.
- La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice.
Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio.
in questa udienza deciderà :
è per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
è il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.
- Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili.
Ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale:
- con richiesta di rinvio a giudizio o
- formulando l’imputazione nei casi di richiesta di patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale e messa alla prova.



















































































