Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

L’articolo 480 del Codice Penale si riferisce alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Questa disposizione mira a prevenire e punire i pubblici ufficiali che, nell’esercizio delle loro funzioni, attestano falsamente fatti in certificati o autorizzazioni amministrative, compromettendo l’integrità e la veridicità di tali documenti e minando la fiducia del pubblico nelle istituzioni e nei processi amministrativi. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella veridicità e integrità degli atti amministrativi e a prevenire frodi e abusi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 480 significa essere sospettati di aver attestato falsamente fatti in certificati o autorizzazioni amministrative mentre si esercitavano le funzioni di pubblico ufficiale. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:

  • Attestare falsamente fatti in certificati medici.
  • Attestare falsamente l’adempimento di requisiti in autorizzazioni amministrative.
  • Attestare falsamente la presenza o l’assenza di determinate condizioni in certificati o autorizzazioni.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 480 del codice penale

Articolo 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (487, 493).

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