Articolo 697 codice penale – Detenzione abusiva di armi
L’articolo 697 del codice penale italiano regolamenta la detenzione abusiva di armi. Questa norma sottolinea l’importanza della sicurezza pubblica e l’obbligo di denunciare la detenzione di armi e munizioni alle autorità competenti. La dottrina sottolinea la severità delle pene previste per chi viola questa disposizione, data la potenziale minaccia alla sicurezza pubblica.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 697 – Detenzione abusiva di armi
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di detenere armi senza le dovute autorizzazioni o senza averne fatto denuncia. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 697 del codice penale:
- Detenere un’arma da fuoco senza averne fatto denuncia.
- Conservare munizioni in casa senza le dovute autorizzazioni.
- Acquistare un’arma da fuoco senza denunciarla alle autorità.
- Detenere un’arma da fuoco ereditata senza averne fatto denuncia.
- Conservare armi in un luogo non sicuro senza le dovute autorizzazioni.
- Trasportare armi senza le dovute autorizzazioni o senza averne fatto denuncia.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 697 codice penale – Detenzione abusiva di armi
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 697 – Detenzione abusiva di armi e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371. Inoltre, chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, e omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 258.
Testo dell’articolo 697 del codice penale
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità quando la denuncia è richiesta è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 258.
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