Articolo 660 codice penale – Molestia o disturbo alle persone
L’articolo 660 del codice penale italiano si occupa della tutela della tranquillità pubblica e individuale, prevedendo sanzioni per coloro che, con comportamenti molesti o disturbatori, arrecano disagio ad altri in luoghi pubblici o attraverso il telefono. La norma mira a garantire il rispetto della serenità e della privacy altrui, evitando che comportamenti invasivi o inopportuni possano ledere la libertà personale e la quiete di ciascun individuo.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver arrecato disturbo o molestia ad altre persone, in modo ingiustificato e con modalità che hanno alterato la loro tranquillità. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero rientrare in questa fattispecie:
- Chiamare ripetutamente una persona al telefono senza motivo.
- Insistere nel voler parlare con qualcuno che ha chiaramente espresso il desiderio di non essere disturbato.
- Creare schiamazzi notturni in un luogo pubblico.
- Usare il telefono per inviare messaggi molesti o minacciosi.
- Disturbare la quiete di un luogo pubblico con comportamenti chiassosi o inopportuni.
- Insistere nel voler entrare in contatto con una persona che ha manifestato il desiderio di non avere interazioni.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 660 – Molestia o disturbo alle persone e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.
Testo dell’articolo 660 del codice penale
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
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