Articolo 648 codice penale – Ricettazione
La norma dell’articolo 648 del codice penale italiano affronta la problematica della ricettazione, ovvero l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di beni derivanti da un reato. La dottrina considera questa disposizione come essenziale per contrastare la circolazione di beni illeciti e per disincentivare i reati predatori, poiché rende meno vantaggioso per i criminali vendere o utilizzare beni rubati.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 648 – Ricettazione
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver avuto un ruolo nella circolazione di beni provenienti da un reato. Di seguito, alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire ricettazione ai sensi dell’articolo 648 del codice penale:
- Acquistare un oggetto rubato a un prezzo sospettosamente basso.
- Ricevere in regalo un bene di cui si sa o si sospetta che sia stato ottenuto illegalmente.
- Occultare beni rubati in casa o in un luogo di deposito.
- Trasportare beni rubati per conto di terzi.
- Vendere beni rubati attraverso canali non ufficiali o senza fornire una provenienza chiara.
- Acquistare beni da soggetti noti per attività criminali senza verificare la loro provenienza.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 648 codice penale – Ricettazione
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 648 – Ricettazione e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.
Note procedurali:
- Arresto: primo comma, primo periodo; secondo, terzo e quarto comma, facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito; secondo, terzo e quarto comma, non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 648 del codice penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
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