Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 639 codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Articolo 639 codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui rappresentano una violazione della proprietà privata e dell’estetica urbana. La dottrina sottolinea l’importanza di proteggere non solo la proprietà fisica, ma anche l’aspetto estetico e culturale dei beni. Questo reato mira a prevenire danni non solo ai proprietari dei beni, ma anche alla comunità, che ha il diritto di godere di spazi pubblici e privati non deturpati.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 639 – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver deturpato o imbrattato beni altrui. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 639 del codice penale:

  • Imbrattare un muro con graffiti senza il permesso del proprietario.
  • Deturpare una statua o un monumento in uno spazio pubblico.
  • Danneggiare la facciata di un edificio con vernice o altri materiali.
  • Scrivere o disegnare su un veicolo senza il consenso del proprietario.
  • Rompere o danneggiare insegne o cartelli pubblicitari.
  • Imbrattare opere d’arte esposte in luoghi pubblici o privati.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 639 codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 639 – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui e note procedurali

La pena prevista per questo reato varia a seconda della gravità dell’azione e delle circostanze. La pena può variare dalla multa alla reclusione, a seconda della gravità del danno e delle circostanze in cui è stato commesso il reato.
Note procedurali:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace; Tribunale monocratico per le aggravanti.
  • Procedibilità: primo comma, a querela di parte; secondo comma, d’ufficio.

Testo dell’articolo 639 del codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

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