Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 septies Codice Penale – Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Articolo 617 septies Codice Penale – Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Questa norma del codice penale italiano è stata introdotta con lo scopo di punire chi diffonde riprese o registrazioni fraudolente al fine di danneggiare la reputazione o l’immagine di qualcuno. La dottrina e la giurisprudenza vedono in questa disposizione un importante strumento di tutela della privacy e dell’immagine personale.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 septies Codice Penale

Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver diffuso riprese o registrazioni fraudolente. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 617 septies del codice penale:

  • Diffusione di un video privato senza consenso.
  • Invio di registrazioni audio di conversazioni private a terzi.
  • Condivisione su social media di riprese fatte senza consenso.
  • Invio di messaggi vocali registrati segretamente.
  • Diffusione di screenshot di conversazioni private.
  • Condivisione di videochiamate registrate senza permesso.

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 septies Codice Penale e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a quattro anni.
Note procedurali:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Testo dell’articolo 617 septies Codice Penale

Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

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