Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

L’articolo 617 del Codice Penale tratta della cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver intercettato o impedito comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche non dirette a sé. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari.

  • Intercettare una conversazione telefonica tra due persone senza il loro consenso.
  • Utilizzare un dispositivo per ascoltare conversazioni telegrafiche.
  • Impedire la trasmissione di una comunicazione telefonica.
  • Rivelare il contenuto di una conversazione intercettata.
  • Utilizzare informazioni ottenute da una conversazione intercettata per scopi illeciti.
  • Interferire con le comunicazioni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

  • Arresto: facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

Testo dell’articolo 617 del codice penale

“617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.”

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