Articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
L’articolo 617 del Codice Penale tratta della cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver intercettato o impedito comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche non dirette a sé. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari.
- Intercettare una conversazione telefonica tra due persone senza il loro consenso.
- Utilizzare un dispositivo per ascoltare conversazioni telegrafiche.
- Impedire la trasmissione di una comunicazione telefonica.
- Rivelare il contenuto di una conversazione intercettata.
- Utilizzare informazioni ottenute da una conversazione intercettata per scopi illeciti.
- Interferire con le comunicazioni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
- Arresto: facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 617 del codice penale
“617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.”
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