Articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui una persona detiene, diffonde o installa abusivamente apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver violato la legge in materia di intercettazioni illegali. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 617 bis del codice penale:
- Installare software spia su un telefono altrui.
- Utilizzare apparecchiature per intercettare conversazioni telefoniche.
- Diffondere registrazioni di conversazioni telefoniche senza consenso.
- Importare strumenti per intercettazioni illegali.
- Detenere apparecchiature per intercettazioni senza autorizzazione.
- Interrompere comunicazioni telefoniche per scopi malevoli.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui una persona detiene, diffonde o installa abusivamente apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
- Arresto: facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 617 bis del codice penale
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista
Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 617 bis del codice penale, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:![]()


















































































