Articolo 605 – Sequestro di persona
L’articolo 605 del Codice Penale tratta del reato di sequestro di persona. La norma punisce chi priva una persona della sua libertà personale, con pene che variano a seconda delle circostanze e delle vittime coinvolte. La dottrina dominante sottolinea la gravità di questo reato, data la violazione fondamentale della libertà individuale.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 605 – Sequestro di persona
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver privato una persona della sua libertà personale.
Esempi di condotte per il reato:
- Rapimento di una persona per scopi di estorsione.
- Trattenere una persona contro la sua volontà in un luogo chiuso.
- Sequestro di un minore da parte di un genitore senza il consenso dell’altro.
- Sequestro di una persona per motivi politici o ideologici.
- Sequestro di una persona da parte di un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri.
- Sequestro di una persona con l’uso di violenza o minaccia.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 605 – Sequestro di persona
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 605 – Sequestro di persona e note procedurali
La pena prevista varia da una reclusione da sei mesi a otto anni a una reclusione da uno a dieci anni, a seconda delle circostanze e delle vittime coinvolte.
Note procedurali:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; consentito nelle ipotesi previste dal terzo e quarto comma (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); terzo comma, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p); quarto comma, Corte d’assise (5 c.p.p).
- Procedibilità: Prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022: d’ufficio (50 c.p.p.); dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022 : primo comma: a querela della persona offesa salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (336 c.p.p.); secondo – quinto comma: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 605 del codice penale
“605. Sequestro di persona. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.”
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