Articolo 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
L’articolo 604 bis del Codice Penale si riferisce aa propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La norma punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o chi istiga a commettere atti di discriminazione o violenza per tali motivi. La dottrina dominante riconosce la gravità di questa norma, poiché mira a prevenire e reprimere comportamenti che possono avere gravi ripercussioni sociali.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver partecipato o organizzato attività legate alla propaganda o istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa.
Esempi di condotte per il reato:
- Diffusione di materiale che incita all’odio razziale.
- Organizzazione di eventi con lo scopo di propagare idee discriminatorie.
- Utilizzo dei social media per istigare alla violenza razziale.
- Creazione o partecipazione a gruppi che promuovono discriminazione.
- Verbali o atti di violenza motivati da pregiudizi razziali o religiosi.
- Promozione di teorie sulla superiorità di una razza o religione.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e note procedurali
La pena prevista varia da una reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro a una reclusione da due a sei anni, a seconda della gravità del reato.
Note procedurali:
- Arresto: primo comma, ipotesi lett. a), non consentito; primo comma, ipotesi lett. b), secondo e terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: primo comma, ipotesi lett. a), non consentite; primo comma, ipotesi lett. b), secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 604 bis del codice penale
“604 bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. È punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”
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