Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 593 – Omissione di soccorso

Articolo 593 – Omissione di soccorso

L’articolo 593 del Codice Penale si riferisce all’omissione di soccorso. Questa disposizione mira a proteggere le persone vulnerabili, come i minori o gli anziani, da situazioni di pericolo in cui potrebbero trovarsi a causa dell’omissione di soccorso da parte di chi ne ha la capacità e l’opportunità. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere delle persone in situazioni di emergenza.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 593 – Omissione di soccorso

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 593 significa essere sospettati di aver omesso di fornire soccorso o di aver omesso di informare le autorità in situazioni in cui era necessario intervenire. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 593 – Omissione di soccorso:

  • Omettere di informare le autorità dopo aver trovato un bambino smarrito.
  • Non prestare soccorso a una persona anziana caduta per strada.
  • Omettere di chiamare un’ambulanza per una persona ferita in un incidente stradale.
  • Non informare le autorità dopo aver trovato una persona in stato di incoscienza.
  • Omettere di aiutare una persona che sta annegando.
  • Non fermarsi dopo aver causato un incidente stradale.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 593 – Omissione di soccorso

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 593 – Omissione di soccorso e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 593, è la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. La pena può essere aumentata o raddoppiata a seconda delle circostanze, come ad esempio se dalla condotta omissiva deriva una lesione personale o la morte.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 593 del codice penale

“593. Omissione di soccorso. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

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