Articolo 581 – Percosse
L’articolo 581 del Codice Penale si riferisce alle percosse, ovvero all’azione di colpire fisicamente una persona senza causare una malattia nel corpo o nella mente. Questa disposizione prende in considerazione situazioni in cui una persona viene colpita, ma le lesioni non sono gravi al punto da causare una malattia fisica o mentale. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere l’integrità fisica delle persone, pur riconoscendo una distinzione tra lesioni gravi e percosse meno gravi.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 581 – Percosse
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 581 significa essere sospettati di aver colpito fisicamente una persona senza causare una malattia nel corpo o nella mente. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 581 – Percosse:
- Una persona che schiaffeggia un’altra durante una discussione.
- Un individuo che dà un pugno a un altro senza causare lesioni gravi.
- Una persona che spinge un’altra causandole una caduta, ma senza lesioni gravi.
- Un individuo che colpisce un altro con un oggetto, ma senza causare lesioni gravi.
- Una persona che tira i capelli di un altro senza causare lesioni gravi.
- Un individuo che morde un altro senza causare lesioni gravi.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 581 – Percosse
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 581 – Percosse e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 581, è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309. NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico per le aggravanti.
- Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio qualora ricorra la circostanza prevista dall’ art. 61, n. 11 octies c.p.
Testo dell’articolo 581 del codice penale
“581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.”
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