Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

L’articolo 574 bis del Codice Penale si riferisce alla sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Questa disposizione mira a proteggere i diritti dei genitori e dei tutori legali dei minori, garantendo che i minori non vengano sottratti o trattenuti all’estero contro la volontà di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la protezione dei minori in contesti internazionali.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 574 bis significa essere sospettati di aver sottratto o trattenuto un minore all’estero, impedendo al genitore o tutore di esercitare la propria responsabilità genitoriale o tutela. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero:

  • Conduzione di un minore all’estero senza il consenso del genitore o tutore.
  • Trattenimento di un minore all’estero oltre il periodo concordato senza il consenso del genitore o tutore.
  • Viaggio all’estero con un minore senza informare il genitore o tutore.
  • Trattenimento di un minore all’estero con l’intento di impedire al genitore o tutore di esercitare la propria responsabilità.
  • Sottrazione di un minore all’estero con l’intento di sottrarlo alla custodia legale.
  • Trattenimento di un minore all’estero nonostante una decisione giudiziaria che ordina il suo ritorno.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 574 bis – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 574 bis, è la reclusione da uno a quattro anni per la sottrazione e trattenimento di minore all’estero e reclusione da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso con il consenso del minore che ha compiuto gli anni quattordici. NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma non consentito (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo comma, non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 574 bis del codice penale

“574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.”

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –

Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 574 bis, “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp