Articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’articolo 570 bis del Codice Penale si riferisce alla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Questa disposizione mira a proteggere i membri della famiglia che hanno diritto a ricevere assegni o altri tipi di sostegno economico a seguito della fine di un matrimonio. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire il benessere e la sicurezza dei membri vulnerabili della famiglia, in particolare in situazioni di separazione o divorzio.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 570 bis significa essere sospettati di aver mancato deliberatamente di fornire sostegno finanziario a un ex coniuge o ai figli a seguito di una separazione o di un divorzio. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio:
- Rifiutarsi di pagare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
- Trascurare deliberatamente le necessità di salute o educazione dei figli dopo la separazione.
- Non rispettare gli accordi economici stabiliti durante la procedura di divorzio.
- Occultare o trasferire beni per evitare di pagare l’assegno di mantenimento.
- Rifiutarsi di fornire supporto economico ai figli nonostante la capacità finanziaria di farlo.
- Violare gli accordi di affidamento condiviso, non fornendo sostegno economico ai figli come previsto.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio diretto, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 570 bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio e note procedurali.
La pena prevista per chi viola gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, come stabilito dall’articolo 570 bis del Codice Penale, è la stessa prevista dall’articolo 570. NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite; consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Testo dell’articolo 570 bis del codice penale
“570 bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”
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Sentenze di Assoluzione – Articolo 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare Giurisprudenza di merito
Tribunale di Nola Sent., 29/05/2023, n. 352, assolve l’imputato perchè il fatto non costituisce reato
Il Tribunale di Nola ha affrontato una questione relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, prevista dall’art. 570 c.p. La sentenza riguarda un imputato, E.R., che era stato chiamato a rispondere per non aver rispettato gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio minore, come stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale Civile di Nola.
Fatti Principali:
E.R. era tenuto a versare €550,00 mensili come assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio minore.
La moglie ha dichiarato che E.R., sebbene avesse un lavoro come informatico, aveva versato solo €400,00 attraverso due bonifici bancari e alcune somme minori. Dal settembre 2020, ha iniziato a pagare €200,00 mensili, aumentato del 50% delle spese e dal marzo 2021 ha iniziato a pagare regolarmente l’importo di €550,00 come stabilito dal Tribunale Civile.
E.R. ha ammesso di aver versato un importo ridotto, ma ha sostenuto di aver provveduto alle esigenze del figlio, inviando anche pacchi alimentari, vestiti e giochi, alcuni dei quali non sono stati accettati dalla moglie.
Principi di Diritto Affrontati:
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che la nozione di “mezzi di sussistenza” comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari e non dipende dall’importo dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
Per ritenere configurabile il reato di cui all’art. 570 c.p., è necessario accertare se, a causa della mancata corresponsione dell’assegno, i beneficiari siano rimasti senza mezzi di sussistenza.
L’incapacità economica dell’obbligato può escludere la configurabilità del reato solo se è assoluta e non è dovuta a colpa dell’obbligato.
La Suprema Corte ha stabilito che il versamento saltuario e sporadico dell’assegno di mantenimento integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Non vi è equiparazione tra l’inadempimento civilistico e il fatto penalmente sanzionato. L’inadempimento deve essere serio e sufficientemente protratto per essere considerato come violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Decisione del Tribunale:
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l’inadempimento parziale da parte di E.R., non fosse possibile stabilire con certezza che la sua condotta fosse frutto della volontà di sottrarsi agli obblighi di genitore. Pertanto, E.R. è stato assolto dal reato a lui ascritto in rubrica, con la motivazione che il fatto non costituisce reato.
Tribunale Nocera Inferiore, Sent., 30/05/2023, n. 1471, assolve l’imputato perchè il fatto non sussiste.
Descrizione sintetica del fatto:
La sentenza riguarda un caso in cui un individuo, P.A., era stato chiamato a rispondere per presunti reati legati all’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, in particolare per non aver versato regolarmente l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in favore dei suoi figli minorenni e della sua ex moglie, da cui si era separato. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una separazione consensuale, seguita da un divorzio, durante il quale sono emerse questioni relative ai pagamenti dell’assegno di mantenimento.
Principi di diritto affrontati:
- Articolo 570 c.p.: Questo articolo del codice penale italiano riguarda l’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare. In particolare, il secondo comma, n. 2, punisce chi, essendo obbligato per decisione del giudice civile, non provvede senza giustificato motivo ai mezzi di sussistenza dei figli o dell’altro coniuge con cui non convive.
- Differenza tra inadempimento civilistico e reato: La sentenza sottolinea che non vi è una diretta equiparazione tra l’inadempimento civilistico (cioè non rispettare un obbligo stabilito dal giudice civile) e il reato. Perché si configuri il reato, è necessario che l’inadempimento sia serio e sufficientemente protratto da incidere apprezzabilmente sui mezzi di sussistenza dei beneficiari.
- Stato di bisogno: La giurisprudenza ha chiarito che il reato si realizza solo nel caso in cui sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall’altra, la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirli.
- Elemento psicologico: Trattandosi di un reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. L’obbligato deve avere l’intenzione specifica di sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.
Decisione del Tribunale:
Il Tribunale ha assolto P.A. dai reati a lui ascritti perché ha ritenuto che il fatto non sussiste. In particolare, è stato evidenziato che, sebbene P.A. abbia avuto iniziali difficoltà nel versare l’assegno di mantenimento, successivamente al divorzio ha regolarmente adempiuto alle sue obbligazioni, seppure con un importo leggermente inferiore a quello stabilito dal giudice civile. La sentenza sottolinea che tali parziali inadempimenti, pur avendo rilevanza sul piano civilistico, non sono tali da determinare un’effettiva mancanza di mezzi di sussistenza per i figli, e quindi non integrano il reato previsto dall’art. 570 c.p.
Tribunale Vicenza, Sent., 24/05/2023, n. 353, assolve l’imputato perchè il fatto non sussiste.
La sentenza del Tribunale di Vicenza, riguarda un procedimento a carico di M.I.E., accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Fatto:
M.I.E. è stato accusato di non aver fornito i mezzi di sussistenza alla sua moglie separata, M.F., sottraendosi, in tutto o in parte, all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dell’importo di Euro 1.954,78 mensili, come stabilito dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. (..). Inoltre, è stato accusato di non aver pagato un contributo ex art. 5 L. n. 898 del 1970, rideterminato in Euro 1.500,00, come stabilito dal Tribunale di Vicenza del (…). Queste omissioni sono avvenute da giugno 2012 a settembre 2017.
Principi di Diritto:
- Stato di Bisogno: Per la giurisprudenza, i mezzi di sussistenza non si limitano a ciò che è indispensabile alla sopravvivenza (come vitto e alloggio), ma includono anche strumenti che consentono il soddisfacimento di altre esigenze della vita quotidiana.
- Concorso tra Fattispecie: Le due fattispecie di reato (art. 570, comma 2 n. 2 c.p. e 12 sexies L. n. 898 del 1970) possono concorrere, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati. Questo significa che se una persona non paga l’assegno di mantenimento (o lo paga solo in parte), potrebbe essere accusata sia di non fornire i mezzi di sussistenza sia di violare gli obblighi di assistenza familiare.
- Valutazione delle Prove: Il Tribunale ha valutato le prove presentate, tra cui le testimonianze e la documentazione fornita dalle parti. Queste prove hanno mostrato che M.F. aveva ricevuto aiuti finanziari da amici e aveva risorse a sua disposizione, il che ha portato il Tribunale a concludere che non era in uno “stato di bisogno”.
- Insussistenza del Reato: Il Tribunale ha stabilito che, data la situazione economica di M.F. e le prove presentate, il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p. (mancanza dei mezzi di sussistenza) era insussistente. Analogamente, il reato di cui all’art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 (mancato o parziale versamento dell’assegno di mantenimento) era anch’esso insussistente.
Il Tribunale di Vicenza ha dunque assolto l’imputato da ogni accusa, con la formula perchè “il fatto non sussiste“.
Tribunale Frosinone, Sent., 02/05/2023, n. 618, assolve l’imputato perchè il fatto non costituisce reato.
La sentenza del Tribunale di Frosinone riguarda un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ecco una sintesi del fatto e dei principi di diritto affrontati:
Fatto:
L’imputato, S.J., era accusato di non aver adempiuto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei suoi figli minori e della sua ex moglie. Nonostante fosse obbligato a versare una somma di Euro 700,00 al mese (600,00 per i figli e 100,00 per la moglie) come stabilito da un provvedimento del Tribunale di Frosinone del (..), ha versato solo Euro 200,00 al mese dal settembre 2018 fino alla data di presentazione della querela (…).
La denuncia è stata presentata dalla Sig.ra S.L., ex moglie dell’imputato, il (..).
Durante il processo, è emerso che l‘imputato ha avuto gravi difficoltà economiche, in particolare dopo il suo trasferimento a Teramo per motivi di lavoro. Queste difficoltà lo hanno portato a non poter sostenere le spese dell’affitto e a dover chiedere aiuto ai familiari e agli amici.
Principi di Diritto:
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto.
L’impossibilità assoluta dell’obbligato di adempiere agli obblighi sanzionati dall’art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale.
Si deve valutare se l’obbligato avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l’imputato si sia trovato in una situazione di impossibilità non provocata da lui stesso e che abbia cercato di fronteggiare i suoi debiti avvalendosi dell’aiuto dei familiari e fornendo ai propri figli quanto era nella sua disponibilità e capacità economica del momento.
Pertanto, il Tribunale di Frosinone, ha escluso il dolo del reato e ha assolto l’imputato, perché il fatto non costituisce reato.


















































































