Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 556 – Bigamia

Articolo 556 – Bigamia

L’articolo 556 del Codice Penale si riferisce alla bigamia. Questa disposizione mira a proteggere l’istituzione del matrimonio, garantendo che una persona non possa contrarre più matrimoni contemporaneamente aventi effetti civili. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sacralità e l’unicità del vincolo matrimoniale.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 556 – Bigamia

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 556 significa essere sospettati di aver contratto un secondo matrimonio pur essendo già legati da un precedente matrimonio con effetti civili. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 556 – Bigamia:

  • Contrarre un secondo matrimonio in Italia pur essendo già sposati all’estero.
  • Sposarsi con una seconda persona pur sapendo di essere già legati da un precedente matrimonio.
  • Indurre una persona a sposarsi, nascondendo il fatto di essere già sposati.
  • Contrarre matrimonio all’estero pur essendo già sposati in Italia.
  • Sposarsi con una persona pur essendo in attesa del decreto di divorzio dal precedente coniuge.
  • Contrarre matrimonio in una nazione in cui la bigamia è consentita, pur essendo già sposati in Italia.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 556 – Bigamia

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 556 – Bigamia e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 556 è la reclusione da uno a cinque anni. La pena è ulteriormente aggravata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 556 del codice penale

“556. Bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio (82 ss. c.c.) avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (562). Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili (557). La pena è aumentata (64) se il colpevole ha indotto in errore (48) la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei (558). Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo (117 ss. c.c.), ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali (557; 686 c.p.p.).”

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