Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali

Articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali

L’articolo 518 quater del Codice Penale si riferisce alla ricettazione di beni culturali. Questa disposizione mira a proteggere il patrimonio culturale da comportamenti illeciti che coinvolgono beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 518 quater significa essere sospettati di aver acquistato, ricevuto od occultato beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali:

  • Acquisto di un’opera d’arte rubata da un museo.
  • Ricezione di manufatti storici provenienti da scavi illegali.
  • Occultamento di reperti archeologici rubati da un sito patrimonio dell’umanità.
  • Intromissione nell’acquisto di gioielli antichi sapendo che sono stati rubati.
  • Ricezione di libri antichi o manoscritti rubati da una biblioteca storica.
  • Acquisto di oggetti d’arte rubati durante un furto in una residenza privata.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio diretto, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 518 quater è la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è ulteriormente aggravata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 518 quater del codice penale

“518 quater. Ricettazione di beni culturali. Chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.”

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