Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

L’articolo 517 ter del Codice Penale si riferisce alla fabbricazione e al commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Questa disposizione punisce chi, pur conoscendo l’esistenza di un titolo di proprietà industriale, produce o utilizza industrialmente oggetti o altri beni usurpando tale titolo o violandolo. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere i titolari di diritti di proprietà industriale da pratiche commerciali ingannevoli e a garantire la corretta concorrenza nel mercato.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 517 ter significa essere sospettati di aver prodotto o commercializzato beni usurpando un titolo di proprietà industriale o violandolo. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:

  • Produrre scarpe con un design protetto da un brevetto senza autorizzazione.
  • Commercializzare elettronica con marchi protetti senza licenza.
  • Usare un logo protetto da un titolo di proprietà industriale su prodotti non autentici.
  • Produrre giocattoli basati su design protetti senza autorizzazione.
  • Usare nomi di designer famosi su abbigliamento non autorizzato.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 517 ter, è la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.).

Testo dell’articolo 517 ter del Codice Penale

“517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

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