Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni

Articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni

L’articolo 484 del Codice Penale si riferisce alla falsità in registri e notificazioni. Questa disposizione mira a prevenire e punire chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella veridicità e integrità dei registri e delle notificazioni e a prevenire frodi e abusi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 484 significa essere sospettati di aver scritto o lasciato scrivere false indicazioni in registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza o in notificazioni all’Autorità stessa. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni:

  • Attestare falsamente la propria identità in un registro soggetto all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
  • Attestare falsamente l’adempimento di requisiti in notificazioni all’Autorità.
  • Attestare falsamente la presenza o l’assenza di determinate condizioni in registri o notificazioni.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 484 – Falsità in registri e notificazioni e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 484, è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsità in registri e notificazioni, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 484 del codice penale

Articolo 484. Falsità in registri e notificazioni.
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309 (109, 120, 128 T.U. di P.S.).

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