Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

L’articolo 483 del Codice Penale si riferisce alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Questa disposizione mira a prevenire e punire chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella veridicità e integrità degli atti pubblici e a prevenire frodi e abusi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 483 significa essere sospettati di aver attestato falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:

  • Attestare falsamente la propria identità in un atto pubblico.
  • Attestare falsamente l’adempimento di requisiti in atti pubblici.
  • Attestare falsamente la presenza o l’assenza di determinate condizioni in atti pubblici.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 483, è la reclusione fino a due anni.  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, invece, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 483 del codice penale

Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale (357), in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni (492). Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (495).

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –

Se sei indagato o accusato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp