Articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
L’articolo 457 del Codice Penale si riferisce alla spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede da chi le spende. Questa disposizione mira a prevenire e punire la spendita di monete falsificate o alterate, garantendo l’integrità della moneta e proteggendo l’economia nazionale, pur considerando la buona fede del soggetto che le ha ricevute. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella moneta e a prevenire frodi economiche, pur tenendo conto della buona fede del soggetto che le ha ricevute.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 457 significa essere sospettati di aver speso o messo in circolazione monete falsificate o alterate, pur avendole ricevute in buona fede. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:
- Spendita di monete contraffatte ricevute in buona fede.
- Messa in circolazione di monete alterate ricevute senza conoscenza della loro falsità.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
La pena prevista per chi commette il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 457 del codice penale
Articolo 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –
Se sei indagato o accusato per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previsto dall’articolo 457 del codice penale, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:![]()


















































































