Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

L’articolo 453 del Codice Penale si riferisce alla falsificazione di monete, alla loro spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Questa disposizione mira a prevenire e punire la contraffazione e l’alterazione delle monete, garantendo l’integrità della moneta e proteggendo l’economia nazionale. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella moneta e a prevenire frodi economiche.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 453 significa essere sospettati di aver contraffatto, alterato o messo in circolazione monete falsificate o alterate. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate:

  • Contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale.
  • Alterazione di monete genuine per dare loro un valore superiore.
  • Introduzione nel territorio dello Stato di monete contraffatte o alterate.
  • Acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate per metterle in circolazione.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

La pena prevista per chi commette il reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate è la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 453 del codice penale

Articolo 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

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