Articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
L’adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, come previsto dall’articolo 440 del Codice Penale, rappresenta un reato grave che mira a sanzionare chiunque corrompa, adulteri o contraffaccia acque o sostanze destinate all’alimentazione, rendendole pericolose alla salute pubblica. Questa disposizione è di fondamentale importanza in quanto mira a proteggere la salute pubblica e la sicurezza delle persone. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Essere indagato per il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari significa essere sospettati di aver corrotto, adulterato o contraffatto acque o sostanze destinate all’alimentazione, rendendole pericolose alla salute pubblica. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari:
- Aggiunta di sostanze nocive in alimenti destinati al consumo.
- Manipolazione di sostanze alimentari con l’intento di alterarne la composizione.
- Diffusione di prodotti alimentari contraffatti nel mercato.
- Alterazione dolosa di prodotti alimentari con sostanze non idonee al consumo.
- Compromissione delle misure di sicurezza in impianti di trattamento delle acque.
- Contraffazione di sostanze medicinali rendendole pericolose alla salute pubblica.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
La pena prevista per chi commette il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari è la reclusione da tre a dieci anni. Se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali, la pena può essere ulteriormente aumentata.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 440 del codice penale
Articolo 440. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Per una consulenza per il reato di cui all’articolo 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari con l’Avvocato Davide Tutino, avvocato penalista
Se hai bisogno di una consulenza legale riguardo al reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino. Puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino a mezzo Whatsapp ![]()


















































































