Cosa significa essere indagati per “Calunnia”

Articolo 368 – Calunnia

La calunnia, come previsto dall’articolo 368 del Codice Penale, rappresenta un grave reato che mira a sanzionare chiunque accusi falsamente un individuo di un reato di cui sa che è innocente. Questa disposizione è particolarmente rilevante in quanto mira a proteggere l’innocente da false accuse che possono avere gravi conseguenze giuridiche e sociali. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la giustizia e a prevenire l’abuso del sistema giudiziario.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 368 – Calunnia

  • Denunciare falsamente un individuo per un crimine che non ha commesso.
  • Simulare prove false contro un individuo per incolparlo di un reato.
  • Presentare una querela infondata contro un individuo con l’intento di danneggiarlo.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 368 – Calunnia

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 368 – Calunnia

Essere indagato per il reato di calunnia significa essere sospettati di aver accusato falsamente un individuo di un reato di cui è innocente. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 368 – Calunnia

La pena prevista per chi commette il reato di calunnia è la reclusione da due a sei anni.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 368 – Calunnia

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di calunnia, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: primo, secondo e terzo comma, prima ipotesi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); terzo comma, seconda ipotesi, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo e terzo comma, consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); terzo comma, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 368 del codice penale

Articolo 368. Calunnia.
Chiunque incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

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