Articolo 600 ter – Pornografia minorile
L’articolo 600 ter del Codice Penale si riferisce alla pornografia minorile. Questa disposizione mira a proteggere i minori da atti di sfruttamento sessuale attraverso la produzione, distribuzione e consumo di materiale pornografico. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere dei minori.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 600 ter – Pornografia minorile
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 600 ter significa essere sospettati di aver prodotto, distribuito o consumato materiale pornografico coinvolgendo minori. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 600 ter – Pornografia minorile:
- Produzione di video pornografici con la partecipazione di minori.
- Distribuzione online di immagini pornografiche di minori.
- Reclutamento di minori per la produzione di materiale pornografico.
- Organizzazione di spettacoli pornografici con la partecipazione di minori.
- Trarre profitto dalla vendita di materiale pornografico con minori.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 600 ter – Pornografia minorile
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 600 ter – Pornografia minorile e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 600 ter è la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 per chi produce, distribuisce o consuma materiale pornografico coinvolgendo minori. Inoltre, chi assiste a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: primo e secondo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); terzo e quarto comma, facoltativo in flagranza (381c.p.p.); sesto comma non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, consentito (384 c.p.p.); terzo, quarto, quinto e sesto comma, non consentito.
- Misure cautelari personali: primo, secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); quarto, quinto e sesto comma, consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
- Autorità giudiziaria competente: primo, secondo e terzo comma, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.); quarto, quinto e sesto comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 600 ter del codice penale
“600 ter. Pornografia minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”
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