La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità dell’aggravante prevista dall’articolo 625 comma 1 n. 7 del Codice Penale

Massima

Per la Suprema Corte di Cassazione (Sez. V, Sent. N. 48882/2018), la circostanza aggravante prevista dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 è configurabile:
a) in caso di sorveglianza saltuaria
b) quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico
c) quando sia dotata di dispositivo antitaccheggio
d) quando il luogo sia sottoposto a videosorveglianza, in quanto solo il controllo utile alla immediata interruzione dell’azione antigiuridica esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede.
(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza degli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti, sia da intendersi una sorveglianza soltanto saltuaria).

Massima a cura dell’Avvocato Davide Tutino, Penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 48882
Data udienza 17 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/09/2017 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandrina Tudino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Picardi Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25 settembre 2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del tribunale di Varese del 14 luglio 2015, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al reato di furto, aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede.

La responsabilita’ dell’imputato e’ stata confermata in riferimento all’aggravante contestata alla stregua degli elementi acquisiti in dibattimento, costituiti dalle circostanze dell’identificazione, dal rinvenimento del maglione oggetto di furto nella disponibilita’ dell’imputato, dal contenuto della videoregistrazione dell’impianto di monitoraggio presente nel negozio dal quale la merce era stata sottratta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, avv. (OMISSIS), articolando due censure.

2.1 Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e) deduce mancata assunzione di prova decisiva, non avendo la Corte d’appello visionato il filmato, come richiesto dalla difesa, omettendo di replicare a specifiche doglianze difensive in riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7.

2.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) deduce inosservanza o errata applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza di un atto di querela, in presenza della mera denuncia della persona offesa.

Motivazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Non colgono nel segno le censure dispiegate, in duplice connotazione, nel primo motivo di ricorso.

2.1. In riferimento alla mancata visione, nel contraddittorio delle parti, delle immagini contenute nella videoregistrazione effettuata dall’impianto di monitoraggio presente nel negozio dal quale la merce era stata sottratta, va rilevato come siffatto reperto costituisca prova documentale, precostituita e preesistente rispetto al procedimento penale, rispetto alla quale la riproduzione costituisce mera modalita’ di percezione delle immagini, e non gia’ attivita’ diretta alla formazione della prova.

Di guisa che la visione, da parte del giudice, di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’esecuzione di attivita’ tecnica e, pertanto, consistendo in un’operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio (ex multis Sez. 3, n.13470 del 14/01/2016, Casamonica, Rv. 266778).

2.2. Appare, pertanto, insussistente il denunciato vizio di mancata acquisizione di prova decisiva, trattandosi di documento gia’ acquisito, la cui lettura non costituisce attivita’ diretta alla formazione della prova.

3. E’, del pari, infondata la censura che, sotto il versante del travisamento del fatto, mira all’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7.

Il ricorrente deduce, con specifico richiamo alle immagini riprese dall’impianto di sicurezza ed alle visure camerali, come il negozio in cui ebbe a verificarsi il furto, di’ modeste dimensioni, non prevedesse la possibilita’, per la clientela, di accedere direttamente alla merce, dovendosi la stessa rivolgere agli addetti alle vendite, con cio’ escludendosi l’esposizione degli articoli alla pubblica fede.

3.1 Va, a riguardo, premesso come la ratio dell’aggravamento sanzionatorio previsto dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, sia fondata sulla necessita’ di apprestare una rafforzata tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessita’ o per consuetudine, e che percio’ possono essere piu’ facilmente esposte al rischio di sottrazione.

Il legislatore ha voluto supplire, con la minaccia di una pena piu’ grave per il furto di tali cose, alla mancanza diretta e continua di custodia (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007 – dep. 2008, P.G. in proc. Demma, Rv. 238742).

La circostanza aggravante in esame e’ configurabile, infatti, anche in caso di sorveglianza saltuaria (ex multis v. Sez. 5, n.9245 del 14/10/2014 – dep. 2015, Felici, Rv. 263258), quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico (cfr. ex plurimis Sez. 5, n.14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870), quando sia dotata di dispositivo antitaccheggio (v. Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016 – dep. 2017, Monachino, Rv. 269923), quando il luogo sia sottoposto a videoroveglianza (Sez. 2, n.2724 del 26/11/2015 -dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808), in quanto solo il controllo utile alla immediata interruzione dell’azione antigiuridica esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede.

3.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, in particolare, sussiste l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 – sub specie di esposizione della cosa per necessita’ o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest’ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. Infatti al fine dell’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non e’ sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione, ma e’ necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoche’ inevitabile (Sez. 5, n.8019 del 22/01/2010, Addvani, Rv. 246159).

3.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

Non puo’, difatti, dubitarsi che la merce sottratta fosse esposta per consuetudine alla pubblica fede.

Pubblica fede, agli effetti della circostanza aggravante in esame, e’, invero, la particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onesta’ e di rispetto della proprieta’ altrui e, per cio’ stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo. E’ pubblica fede, in altre parole, il senso di rispetto verso la proprieta’ altrui sul quale conta chi deve lasciare una cosa (anche solo temporaneamente) incustodita.

E che la merce non fosse sottoposta a continua sorveglianza e’ circostanza di fatto che si desume dalla ricostruzione della vicenda operata dalla Corte (i commessi erano addetti all’assistenza alla vendita ed ai pagamenti), dalla conformazione dell’esercizio commerciale, dalle caratteristiche espositive della merce e dal numero degli addetti; dalla mancanza, all’interno dell’esercizio commerciale, di un servizio di vigilanza e di un percorso obbligatorio in uscita.

Siffatte caratteristiche, implicanti l’accesso diretto della clientela alla merce, esposta senza segregazione alcuna alla visione ed al contatto, integrano pertanto una forma di esposizione non vigilata, diversamente dai casi nei quali le vetrine siano chiuse, e ed anche per la visione dei prodotti sia necessario richiedere assistenza.

In tal senso, non esclude il carattere dell’esposizione la circostanza, valorizzata dalla difesa, secondo cui gli usi dell’esercizio commerciale, di modeste dimensioni, richiedevano l’intervento degli addetti anche per mostrare la merce esposta.

Invero, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la necessita’ dell’esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilita’ della custodia da parte del titolare del bene, bensi’ relativo, cioe’ in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n.5226 del 19/11/2013 – dep. 2014, Maffei, Rv. 258716), quali – come nella specie – il particolare afflusso di clientela.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio per cui sussiste l’aggravante di cui all’articolo 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessita’ o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali espositivi di un esercizio commerciale direttamente accessibili dalla clientela, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest’ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti e, dunque, in soluzione di continuita’ con la funzione di vigilanza.

3.4. La sentenza impugnata non e’, pertanto, sul punto censurabile.

4. Le considerazioni che precedono assorbono la questione posta con il secondo motivo di ricorso in riferimento alle formalita’ dell’atto di querela, in presenza di reato procedibile ex officio.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Decisione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.